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"A - Conservazione e nettezza delle strade
Sono contravventori al Regolamento di Polizia Urbana;
Art. 1° - Coloro che omettessero di nettare le strade, ed i transiti in
corrispondenza dell'area della propria casa trasportando le immondezze, pietre o
ciottoli nei luoghi proprii, o fuori dell'abitato, o in luoghi designati
dall'autorità.
Tale nettezza sarà eseguita dai frontisti per lo spazio stradale relativo, e
sino alla larghezza di metri due.
Art. 2° - Coloro che si fanno lecito gettare dalle finestre, balconi, o porte sì
di giorno che di notte materie immonde ed anche semplice acqua sulle pubbliche
strade, piazze ed altri luoghi pubblici.
Art. 3° - Coloro che dentro l'abitato in qualunque via, strada o piazza
distenderanno a di seccare generi di qualsiasi specie.
Art. 4° - Coloro, che rompessero o in qualunque modo guastassero gli acquedotti
delle pubbliche fontane o gettassero pietre o ciottoli nelle pubbliche fontane o
pozzi di acqua potabile fermo rimanendo sempre le disposizioni dell'Art. 55
Legge di pubblica Sicurezza e gli Art. 304 e 666, 672,673 del Codice Penale.
Art. 5° - I proprietari, o inquilini, che non rompessero ghiacci pendenti dalle
tettoie, o quelli fatti a terra lungo le proprie abitazioni, od altre fabbriche
di loro proprietà sino alla metà della strada, o che non ammonticchiassero i
ghiacci medesimi in mezzo delle strade in modo e da potersi comodamente passare
nei lati come
frontisti di vie o piazze.
Art. 6° - Coloro, che costruissero scale,o sporgenze di qualunque sorta
sull'area delle Pubbliche vie o piazze, ed i proprietari che non demolissero
quelle già esistenti fra sei mesi dalla publicazione del presente Regolamento
col 'sostituirsi ingressi o scale interne.
Art. 7° - Coloro, che facciano la vendita dei commestibili in luoghi diversi da
quelli destinati dall'autorità medesima.
Art. 8° - Coloro, che vendono i commestibili di prima necessità, cioè il pane e
le carni fresche oltre ai prezzi delle assise, che si trovassero imposte e che
noni tengano esposta la copia legale dell'assisa alla pubblica veduta.
Art.9° - I panattieri, o venditori di carni che aprissero, o smettessero lo
spaccio, senza preventiva dichiarazione all'Autorità Municipale o che
ricusassero di farlo nelle ore consuete, o per richiesta di piccola quantità, o
che non si tenessero costantemente sprovvisti di generi in quantità
proporzionata all'ordinario spaccio giornaliero.
Art. 10° - Coloro, che essendo negozianti, o spacciatori autorizzati debitamente
non tengono esposti e visibili i pesi e le misure legali o che si rifiutassero
mostrarli all'Autorità Amministrativa ogni qualvolta ne faccia richiesta
nell'ore in cui il negozio e lo I spaccio è aperto al pubblico.
B - Ordine pubblico
Art. 11° - Coloro, che ingombrino le pubbliche vie o piazze con
materie di qualunque sorta ed altro, che impedisce, o diminuisce la libertà di
passaggio, fosse anche per puntellare le fabbriche, senza averne ottenuto prima
il permesso scritto dall'Autorità Municipale la quale non potrà rilasciarlo che
nei casi di provata necessità e per tempo determinato ingiungendo ai privati
quegli obblighi che stimerà opportuni per la sicurezza pubblica ed in.
specialità per la perenne tenuta di un lume in tempo di notte ove lo stimerà
necessario.
Art. 12° - Coloro, che malgrado l'intimazione avuta dall'autorità legittima
trascurassero di
riparare, o demolire edifici, che minacciano rovina.
Art. 13° - Coloro, che dalle finestre, dai balconi, dalle loggie, dalle
terrazze, ovvero nelle piazze, o nelle contrade scaricano, anche per giuoco,
archibugi, pistole, ed altri istrumenti simili.
Art. 14° - Coloro, che in modo qualunque anche per trastullo entro l'abitato e
fuori, lanciassero pietre od altri corpi duri, o palle di neve.
Art. 15° - Coloro, che giuocassero nelle pubbliche strade o piazze, ruzzole,
palle, formaggi, pietre, piastrelle e simili.
Art. 16° - Coloro, che lasciassero esposte sulle strade, nei sentieri, nelle
piazze, ed in altri luoghi pubblici scale, pali di ferro, armi e strumenti
qualunque.
Art. 17° - Coloro, che riparando i tetti delle proprie abitazioni o scaricando
da essi la neve trascurino di mettere un segno tale che indichi il pericolo di
passaggio.
Art. 18° - Coloro, che lasciassero liberi, ed erranti animali melefici, e feroci
che lo appartengono, e coloro che omettessero di avvertire l'autorità quando
sanno, che è libero qualche animale malefico e feroce.
Art. 19° - Coloro, che lasciassero vagare i pazzi affidati alla loro custodia,
siano oppur nò, furiosi.
Art. 20° - Coloro, che lasciassero abbandonate, o legate nelle strade o piazze o
luoghi popolosi bestie da tiro, da carico, e da sella, oppure le facciano
correre a briglia sciolta, o ne affidino la direzione o conduzione a persone
incapaci a reggerle sia per età, sia per debolezza, sia per altra causa
qualunque, e coloro che lasciano vagare i cani sia di giorno, che di notte senza
le debite cautele, o che pongano in fuga animali d'ogni specie, massime
aizzandoli o fugandoli in modo qualunque, e coloro che dentro l'abitato portino
bestie cavalline, muline, asinine e vaccine sciolte senza garantirle con cavezza
o con fune tenendole a mano.
Art. 21° - Coloro, che nei casi di inondazione, di incendi o di altre calamità
avranno ricusato di fare quei lavori, o servizi, di cui saranno legittimamente
richiesti.
Art. 22° - Coloro, che in prossimità di focolari, o forni da cuocere pane
tenessero depositi di paglia o fieno ed altri combustibili, e coloro che
costruissero focolari, o forni in contiguità di stanze addette alla
conservazione di tali combustibili.
Art. 23° - Coloro, che sotto le ferriate delle cantine od altre aperture dei
sotterranei esposti alle pubbliche vie tengano materie combustibili in modo che
per caduta casuale di fuoco sopra di esse ne possa avvenire incendio.
Art. 24° - Coloro che accendessero fuoco nelle case o stalle sprovviste di
camini, coi corrispondenti fumaiuoli o l'accendessero per le strade pubbliche o
piazze.
Art. 25° - Coloro, che trascurino di riparare, mantenere o nettare i camini, e
le fabbriche dove si fa uso di fuoco e coloro, che fra sei mesi dalla
pubblicazione del presente Regolamento non modellino i canali da fumo nelle
fabbriche di loro proprietà all'altezza di Metri Uno almeno, sopra il tetto.
Art. 26° - Coloro che sporcano con carbone od altro le fabbriche, i recinti ed i
giardini,o facciano con qualsiasi altra materia altro sfregio che imbratti,
deteriori, o guasti le mura, salvo il rifacimento dei danni per lo imbiancamento
o restauri da farsi per togliere le Sozzure, deteriorazioni, od il guasto e
salve ancora le disposizioni dell'art. 55 legge di Pubblica Sicurezza.
Art. 27° - Coloro, che per l'estinzione d'un incendio vietassero ai lavoranti
d'introdursi nelle case e sui tetti vicini cogli utensili necessari
all'estinzione, nonche i rispettivi proprietari od inquilini che non
permettessero l'uso dei loro pozzi, cisterne o vasche.
Art. 27°bis - E' proibito impiantare, fabbriche di fuochi artificiali, e
stabilimenti con caldaie a vapore entro l'abitato; le quali però dietro parere
della Giunta Municipale potranno stabilirsi alla distanza non minore di metri
500 dalle case abitate.
Art. 28° - Le infrazioni alle varie prescrizioni di questo Regolamento saranno
punite con le pene di polizia I stabilite dal Codice Penale da graduarsi a norma
della gravità loro e delle circostanze, salvo, che le medesime siano già punite
altrimenti da Leggi e Regolamenti generali.
Art. 29° - Per l'accertamento delle contravvenzioni per la conciliazione e per
il procedimento si osserveranno le prescrizioni degli art. 147, 148, 149, Legge
suddetta.
Art. 30° - Il Regolamento avrà pieno vigore quindici giorni dopo la sua
approvazione e regolare pubblicazione .
Pereto 3 Agosto 1874
LA GIUNTA MUNICIPALE
Il Sindaco ff.
G. PICONI
Gli assessori supplenti
GIO: PIETRO SCIO' - GIACINTO MEUTI
Il Segretario
GIOVANNI MACCAFANI
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