Pereto (AQ)
Regolamento di polizia rurale

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A - Sono contravventori al Regolamento di Polizia Rurale;
"Art. 1° -  Coloro, che accendono fuochi nelle campagne, e che incendiano le stoppie prima del 15 Agosto ad una distanza non minore di metri cento dai fabbricati e dieci dalle siepi morte, salvo le prescrizioni intorno ai Boschi della Legge 21 agosto 1826, art. 78 e seguenti.
Art. 2° - Coloro, che senza il permesso del proprietario e sotto qualsiasi pretesto, s'introducono nei fondi altrui cinti da muri, da siepi, o da fossati, o da ripari di terra di qualsiasi dimensione.
Art. 3° - Coloro, che s'introducono nei fondi altrui con animali, o carri.
Art.4° - Coloro, che lasciano vagare il bestiame per le campagne con pastori o senza, e coloro che affidassero a ragazzi di età minore di anni otto la custodia degli animali, di gregge oltre il numero di venti, o che superando tal numero l'affidassero a giovanetti minori di anni quindici.
Art. 5° - Coloro, che in seguito alla pubblicazione Municipale e nel termine con essa stabilito non fanno consegna del numero degli animali da essi posseduti pel godimento in natura del pascolo comunale con pagamento di corrispettivo al Comune a sensi dell'art. 112 della Legge Comunale e Provinciale 20 marzo 1865. - Vedasi ora Testo Unico Legge Comunale e Provinciale 4 maggio 1898 N. 164, art. 159.
Art. 6° - Coloro, che essendo negozianti di bestiame, li cacciano a pascolare dentro i demani Comunali riservati agli animali d'industria godenti il pascolo a tenore dell'articolo precedente.
Art.7° - Coloro, che mettono al pascolo il bestiame di notte, anche nei fondi chiusi, senza guardia.
Art.8°- Coloro, che spigolano, rastrellano o raspollano nei fondi altrui non ancora spogliati e vuoti dei loro raccolti.
Art. 9°- Coloro, che si permettessero di deviare le acque addette all'irrigazlone, rompessero i canali, od in altro modo alterassero il corso ed uso delle acque, o facessero scorrere a traverso delle pubbliche strade, salvo i proprietari, nei casi d'assoluta necessità all'irrigazione, d'invocare la permissione dell'Autorità amministrativa per formare trombe sotterranee a proprie spese, previo l'obbligo di mantenerle.
Art. 10° - Coloro, che incaricati dalla Giunta Municipale della distribuzione delle acque irrigatrici, ne permettessero deviazioni ed il compartimento fuori l'ordine ed il sistema vigente, per favorire altrui.
Art. 11° - Coloro, che fatta l'irrigazione, non lasciassero alle acque il loro corso.
Art. 12°- Coloro, i quali deviate le acque dei fiumi per le irrigazioni, sicchè le sopravanzate non possano restituirsi, e non formino fossi a pro dei loro fondi capaci a contenerle purchè non inondino, ne danneggino le confinate vie pubbliche, in modo però che siffatti ristagni non abbiano ad interessare la pubblica salute con esalazioni nocive.
Art. 13°- Coloro, che immettessero, o mandassero animali nei seminati, prati, selve fruttifere e vigne altrui mentre che vi pendono i frutti, e pria che siano altrove trasportati, salvo per altri tempi dell'anno le leggi sul compascuo per le quali rimane il pascolo dei soli fondi aperti, bene inteso, che il divieto rispetto alle vigne e prati, siano aperti, siano chiusi, è estensivo a tutti i mesi dell'anno, come del pari a tutti gli altri fondi, che si trovano chiusi da fossi, muri, siepi vive, nonchè morte, o che avessero alberi, od altre piante soggette ad essere danneggiate dagli animali.
Art. 14° - Coloro che permettessero di far pascolare le capre in qualsiasi sito all'infuori che nei luoghi sassosi e negli inutili cespugli quando non cagionano danno, giusta la Legge Forestale 21 agosto 1826.
Art. 15° - Coloro, che avendo fondi confinati dalle pubbliche vie, non mantengano aperti o netti i fossi laterali, compresi quelli addetti all'irrigazione, e non facciano roncare le siepi vive nella Primavera di ciascun anno in modo che i virgulti non siano d'inciampo e di incomodo ai passeggeri.
Art. 16° - Coloro i quali sia per inavvertenza, sia appositamente gettano o fanno ruzzolare pietre od altro sui fondi altrui, e sono soggetti indipendentemente all'obbligo di risarcire il danno.
Art. 17° - Coloro, che dopo l'avviso dell'Autorità Municipale e nel termine della medesima fissato, non distruggano gli insetti nocivi all'agricoltura.
Art. 18° - Coloro, che avendo animali affetti da epizoozia non li custodiscano in separati pascoli, ed in separati locali o li menano con altri sani al pascolo, al beveraggio contro i regolamenti sanitari, salvo l'obbligo che questi hanno di denunziare immediatamente ogni segno e sospetto di epizoozia.
Art. 19° - Coloro, che in modo qualunque producono occupazioni in tutto, od in parte alle pubbliche strade, o su siti aperti, od innovano in qualunque modo sulle une o sugli altri.

B - Occupazioni ed innovazioni in strade, fiumi ed altre proprietà pubbliche.
Art. 20° - Coloro, che in modo qualunque facciano innovazioni od occupazioni nei lidi e negli alvei di essi, nei ponti e nei canali, nelle dighe delle strade, e sentieri, che si costeggiano, nelle piantagioni, che servono di sostegno di comodo, o di ornato sia alle strade, sia alle ripe, senza averne ottenuto il preventivo permesso dall'Autorità.
Art. 21° - Coloro che intorbidano in modo qualunque le acque delle fonti, o di serbatoi destinati ad abbeverare il bestiame, o vi lavano panni, od altre cose immonde.
Art. 22° - Coloro che per qualunque cagione rompessero, o scoprissero gli acquedotti delle pubbliche fontane menochè agissero nella qualità di regolare il corso delle acque pubbliche legittimamente deputati dall'autorità.
Art. 23° - Coloro, che coltivassero i terreni e ricoprono gli acquedotti e quelli che li costeggiano a distanza minore di un metro, o facessero lateralmente piantagioni alla distanza minore di metri quattro, e coloro che non recidessero fra giorni trenta dalla pubblicazione del presente Regolamento le piantagioni che si trovassero fra le rispettive distanze.
Art. 24° - Coloro, che costituiscono maceratoi di canape o serbatoi di acque in prossimità delle strade o di passeggiate.
Art. 25° - Coloro, che facessero appresso alle pubbliche strade di campagna fossi o scavi e non li cavassero fra venti giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento se mai ce ne fosse attualmente.
Art. 26° - Coloro, che mettono ripari nei corsi d'acqua costeggiante le pubbliche strade, e le facciano così correre con maggiore rapidità e coloro i quali per la ristrettezza o poca profondità di canali lungo i loro poderi cagionino straripamenti d'acqua a danno delle strade medesime.
Art. 26° bis - Tutti i proprietari di fondi rustici, quante volte si manifestasse (in qualunque epoca dell'anno) la comparsa di animali, di insetti della crittogama, le piante od altro, nocivi all'agricoltura, sono obbligati di procurarne la distruzione con tutti i mezzi che l'agricoltura insegna o di darne subito communicazione all'Autorità Municipale per gli ulteriori provvedimenti.

C - Applicazione delle pene.
Art. 27° - I contravventori al presente Regolamento saranno puniti colle pene di Polizia statuite nel Codice penale.
Art. 28° - Per l'accertamento delle contravvenzioni, e relative procedure si osserveranno le norme degli articoli 147, 148, 149 della Legge Comunale e Provinciale del 20 marzo 1865.
Vedasi ora, nel Testo Unico della Legge 4 maggio 1898, N. 164, gli articoli 201, 202, 203. -Salvo l'osservanza del disposto degli articoli 58 e seguenti del Codice di Procedura Penale per le contravvenzioni già prevedute e prescritte dalle Leggi generali.
Art. 29° - I contravventori agli articoli 15, 17, 23 e 25 .oltre le pene stabilite nell'art. 27 saranno assoggettati alle rifazioni delle spese, che dietro ordine della Autorità Municipale, si anteciperanno dal Comune per l'esecuzione degli obblighi loro imposti, laddove non li adempiano nel termine prescritto.

D - Disposizioni finali.
Art. 30° - Il presente Regolamento andrà in vigore in tutto il perimetro del territorio Comunale appartenente al centrale di Pereto e sue frazioni Oricola e Rocca di Botte, appena trascorsi giorni otto dalla pubblicazione, che ne sarà fatta dopo eseguita la superiore sanzione.
Art. 31° - Ogni altro Regolamento di polizia rurale, prima vigente nel Comune, rimane abrogato, e così ogni disposizione o consuetudine contraria al presente Regolamento .
 

Fatto, letto ed approvato oggi li 30 ottobre 1868"

Il Sindaco
G. FULGENZI
 

Il Consigliere Anziano                        Il Segretario
MICHELE PRASSEDE               GIOVANNI MACCAFANI
 

Si certifica dal qui sottoscritto Segretario che copia del presente Regolamento sia stato affisso e pubblicato il giorno 8 del corrente mese di novembre secondo giorno di domenica dalla sua data e che non vi sia stato richiamo alcuno, giusta il referto del Messo Giurato
Domenico BALLA.
 

Il Segretario
GIOVANNI MACCAFANI
 

Visto - il Sindaco
L'assessore Delegato
MICHELE PRASSEDE

Visto per l'approvazione dell'avanti esteso Regolamento di Polizia rurale del Comune di Pereto, giusta la decisione della Deputazione Provinciale del 22 dicembre milleottocentosessantotto alla quale ha fatto seguito il dispaccio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del 15 gennaio milleottocentosessantanove (Divisione la Sezione 2a N. 535) che ha riconosciuto il Regolamerlto medesimo per gli effetti dell'art 138 della Legge Comunale e Provinciale del 20 marzo. 1865, con dichiarazione di ordinarsene, come se ne ordina la esecuzione.
 

Per la Deputazione Provinciale
Il CONSIGLIERE DELEGATO
FANELLI
 

FRANCESCO MARIANI
F.F. DI SEZ.

Dichiaro io qui sottoscritto serviente Comunale del centrale di Pereto di aver affisso e pubblicato il presente Regolamento tanto nel centrale che sue frazioni Oricola e Rocca di Botte, giusta il disposto nell'art. 30.
 

Pereto, 7 Febbraio 1869.
 

Il Serviente Comunale
Domenico BALLA
 

E - APPENDICE N. 1
al Regolamento di Polizia Rurale

Norme da osservarsi nella falciatura e divisione tra i Comunisti, delle erbe nei terreni del Comune deliberate dal Regio Commissario Straordinario con deliberazione 20 Luglio 1899, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella tornata del 17 Agosto 1899.
Nell'intendimento di regolare e disciplinare il servizio della divisione tra gli abitanti del Comune di Pereto della falciatura nelle Valli cioè: Vallette, Campocatino, Macchialunga per la frazione centrale Pratovito in quello di Rocca di Botte di proprietà Comunale, vengono qui descritte alcune norme le quali, mentre traggono origine da una antica consuetudine, concordano con lo spirito di sociabilità e della giustizia distributiva al quale ogni ente collettivo si informa.
Per il che, allorquando l'autorità Comunale, vedrà giunto il tempo utile per il taglio delle erbe in una frazione del Comune, emetterà il relativo bando per la falciatura da affiggersi nell'albo pretorio e nelle solite località almeno sette giorni prima, nel quale saranno indicate.
1° Le località ove i Comunisti dovranno riunirsi.
2° Sarà compilato un elenco dei capi di famiglia fra i quali deve operarsi la divisione della falciatura, tenendo per base il ruolo per la tassa fuocatico, quando sia applicato.
3° La destinazione dei capi di famiglia ad una località più che ad un'altra sarà determinata dalla sorte.
4° La totalità dei capi di famiglia verrà divisa fra i possedimenti Comunali pei quali deve avvenire la falciatura, tenuto conto della estensione e quantità e del prodotto di ciascuno di essi.
5° Nel giorno festivo intercedente fra il bando e quello della falciatura i capi di famiglia saranno convocati presso la sede Comunale onde estrarre dalle urne una scheda bollata dal Comune la quale conterrà il nome: della località e questa determinerà senza appello la Valle nella quale i capi di famiglia sono chiamati alla compartecipazione delle erbe.
6° La divisione di che trattasi sarà assistita dal Sindaco o da chi per esso.
7° La divisione del territorio da falciarsi sarà presieduta in ogni Valle o Valletta da un arbitro nominato dal Comune e questo sarà coadiuvato nelle varie suddivisioni da uomini pratici o caporali .
8° Allorchè l'Autorità Comunale possa provvedere per il mantenimento dell'ordine pubblico la falciatura non potrà avvenire contemporaneamente nelle sue frazioni.
9° Le norme suindicate valgono per tutte le frazioni del Comune e il capo dell'amministrazione come i suoi delegati cureranno la fedele applicazione.
10° I contravventori alle presenti disposizioni incorreranno nelle penalità sancite dai vigenti regolamenti Comunali.
Del che si fa osservare e constare col presente verbale che previa lettura è firmato come appresso dal Commissario e dal Segretario.

Il Regio Commissario
Tenente Colonnello MOCCHI LUIGI
 

Il Segretario
MATTIAS Alessandro

 


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