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A - Sono contravventori al Regolamento di Polizia Rurale;
"Art. 1° - Coloro, che accendono fuochi nelle campagne, e che
incendiano le stoppie prima del 15 Agosto ad una distanza non minore di metri
cento dai fabbricati e dieci dalle siepi morte, salvo le prescrizioni intorno ai
Boschi della Legge 21 agosto 1826, art. 78 e seguenti.
Art. 2° - Coloro, che senza il permesso del proprietario e sotto qualsiasi
pretesto, s'introducono nei fondi altrui cinti da muri, da siepi, o da fossati,
o da ripari di terra di qualsiasi dimensione.
Art. 3° - Coloro, che s'introducono nei fondi altrui con animali, o carri.
Art.4° - Coloro, che lasciano vagare il bestiame per le campagne con pastori o
senza, e coloro che affidassero a ragazzi di età minore di anni otto la custodia
degli animali, di gregge oltre il numero di venti, o che superando tal numero
l'affidassero a giovanetti minori di anni quindici.
Art. 5° - Coloro, che in seguito alla pubblicazione Municipale e nel termine con
essa stabilito non fanno consegna del numero degli animali da essi posseduti pel
godimento in natura del pascolo comunale con pagamento di corrispettivo al
Comune a sensi dell'art. 112 della Legge Comunale e Provinciale 20 marzo 1865. -
Vedasi ora Testo Unico Legge Comunale e Provinciale 4 maggio 1898 N. 164, art.
159.
Art. 6° - Coloro, che essendo negozianti di bestiame, li cacciano a pascolare
dentro i demani Comunali riservati agli animali d'industria godenti il pascolo a
tenore dell'articolo precedente.
Art.7° - Coloro, che mettono al pascolo il bestiame di notte, anche nei fondi
chiusi, senza guardia.
Art.8°- Coloro, che spigolano, rastrellano o raspollano nei fondi altrui non
ancora spogliati e vuoti dei loro raccolti.
Art. 9°- Coloro, che si permettessero di deviare le acque addette all'irrigazlone,
rompessero i canali, od in altro modo alterassero il corso ed uso delle acque, o
facessero scorrere a traverso delle pubbliche strade, salvo i proprietari, nei
casi d'assoluta necessità all'irrigazione, d'invocare la permissione
dell'Autorità amministrativa per formare trombe sotterranee a proprie spese,
previo l'obbligo di mantenerle.
Art. 10° - Coloro, che incaricati dalla Giunta Municipale della distribuzione
delle acque irrigatrici, ne permettessero deviazioni ed il compartimento fuori
l'ordine ed il sistema vigente, per favorire altrui.
Art. 11° - Coloro, che fatta l'irrigazione, non lasciassero alle acque il loro
corso.
Art. 12°- Coloro, i quali deviate le acque dei fiumi per le irrigazioni, sicchè
le sopravanzate non possano restituirsi, e non formino fossi a pro dei loro
fondi capaci a contenerle purchè non inondino, ne danneggino le confinate vie
pubbliche, in modo però che siffatti ristagni non abbiano ad interessare la
pubblica salute con esalazioni nocive.
Art. 13°- Coloro, che immettessero, o mandassero animali nei seminati, prati,
selve fruttifere e vigne altrui mentre che vi pendono i frutti, e pria che siano
altrove trasportati, salvo per altri tempi dell'anno le leggi sul compascuo per
le quali rimane il pascolo dei soli fondi aperti, bene inteso, che il divieto
rispetto alle vigne e prati, siano aperti, siano chiusi, è estensivo a tutti i
mesi dell'anno, come del pari a tutti gli altri fondi, che si trovano chiusi da
fossi, muri, siepi vive, nonchè morte, o che avessero alberi, od altre piante
soggette ad essere danneggiate dagli animali.
Art. 14° - Coloro che permettessero di far pascolare le capre in qualsiasi sito
all'infuori che nei luoghi sassosi e negli inutili cespugli quando non cagionano
danno, giusta la Legge Forestale 21 agosto 1826.
Art. 15° - Coloro, che avendo fondi confinati dalle pubbliche vie, non
mantengano aperti o netti i fossi laterali, compresi quelli addetti
all'irrigazione, e non facciano roncare le siepi vive nella Primavera di ciascun
anno in modo che i virgulti non siano d'inciampo e di incomodo ai passeggeri.
Art. 16° - Coloro i quali sia per inavvertenza, sia appositamente gettano o
fanno ruzzolare pietre od altro sui fondi altrui, e sono soggetti
indipendentemente all'obbligo di risarcire il danno.
Art. 17° - Coloro, che dopo l'avviso dell'Autorità Municipale e nel termine
della medesima fissato, non distruggano gli insetti nocivi all'agricoltura.
Art. 18° - Coloro, che avendo animali affetti da epizoozia non li custodiscano
in separati pascoli, ed in separati locali o li menano con altri sani al
pascolo, al beveraggio contro i regolamenti sanitari, salvo l'obbligo che questi
hanno di denunziare immediatamente ogni segno e sospetto di epizoozia.
Art. 19° - Coloro, che in modo qualunque producono occupazioni in tutto, od in
parte alle pubbliche strade, o su siti aperti, od innovano in qualunque modo
sulle une o sugli altri.
B - Occupazioni ed innovazioni in strade, fiumi ed altre proprietà
pubbliche.
Art. 20° - Coloro, che in modo qualunque facciano innovazioni od occupazioni
nei lidi e negli alvei di essi, nei ponti e nei canali, nelle dighe delle
strade, e sentieri, che si costeggiano, nelle piantagioni, che servono di
sostegno di comodo, o di ornato sia alle strade, sia alle ripe, senza averne
ottenuto il preventivo permesso dall'Autorità.
Art. 21° - Coloro che intorbidano in modo qualunque le acque delle fonti, o di
serbatoi destinati ad abbeverare il bestiame, o vi lavano panni, od altre cose
immonde.
Art. 22° - Coloro che per qualunque cagione rompessero, o scoprissero gli
acquedotti delle pubbliche fontane menochè agissero nella qualità di regolare il
corso delle acque pubbliche legittimamente deputati dall'autorità.
Art. 23° - Coloro, che coltivassero i terreni e ricoprono gli acquedotti e
quelli che li costeggiano a distanza minore di un metro, o facessero
lateralmente piantagioni alla distanza minore di metri quattro, e coloro che non
recidessero fra giorni trenta dalla pubblicazione del presente Regolamento le
piantagioni che si trovassero fra le rispettive distanze.
Art. 24° - Coloro, che costituiscono maceratoi di canape o serbatoi di acque in
prossimità delle strade o di passeggiate.
Art. 25° - Coloro, che facessero appresso alle pubbliche strade di campagna
fossi o scavi e non li cavassero fra venti giorni dalla pubblicazione del
presente Regolamento se mai ce ne fosse attualmente.
Art. 26° - Coloro, che mettono ripari nei corsi d'acqua costeggiante le
pubbliche strade, e le facciano così correre con maggiore rapidità e coloro i
quali per la ristrettezza o poca profondità di canali lungo i loro poderi
cagionino straripamenti d'acqua a danno delle strade medesime.
Art. 26° bis - Tutti i proprietari di fondi rustici, quante volte si
manifestasse (in qualunque epoca dell'anno) la comparsa di animali, di insetti
della crittogama, le piante od altro, nocivi all'agricoltura, sono obbligati di
procurarne la distruzione con tutti i mezzi che l'agricoltura insegna o di darne
subito communicazione all'Autorità Municipale per gli ulteriori provvedimenti.
C - Applicazione delle pene.
Art. 27° - I contravventori al presente Regolamento saranno puniti colle
pene di Polizia statuite nel Codice penale.
Art. 28° - Per l'accertamento delle contravvenzioni, e relative procedure si
osserveranno le norme degli articoli 147, 148, 149 della Legge Comunale e
Provinciale del 20 marzo 1865.
Vedasi ora, nel Testo Unico della Legge 4 maggio 1898, N. 164, gli articoli 201,
202, 203. -Salvo l'osservanza del disposto degli articoli 58 e seguenti del
Codice di Procedura Penale per le contravvenzioni già prevedute e prescritte
dalle Leggi generali.
Art. 29° - I contravventori agli articoli 15, 17, 23 e 25 .oltre le pene
stabilite nell'art. 27 saranno assoggettati alle rifazioni delle spese, che
dietro ordine della Autorità Municipale, si anteciperanno dal Comune per
l'esecuzione degli obblighi loro imposti, laddove non li adempiano nel termine
prescritto.
D - Disposizioni finali.
Art. 30° - Il presente Regolamento andrà in vigore in tutto il perimetro del
territorio Comunale appartenente al centrale di Pereto e sue frazioni Oricola e
Rocca di Botte, appena trascorsi giorni otto dalla pubblicazione, che ne sarà
fatta dopo eseguita la superiore sanzione.
Art. 31° - Ogni altro Regolamento di polizia rurale, prima vigente nel Comune,
rimane abrogato, e così ogni disposizione o consuetudine contraria al presente
Regolamento .
Fatto, letto ed approvato oggi li 30 ottobre 1868"
Il Sindaco
G. FULGENZI
Il Consigliere Anziano
Il Segretario
MICHELE PRASSEDE
GIOVANNI MACCAFANI
Si certifica dal qui sottoscritto Segretario che copia del presente
Regolamento sia stato affisso e pubblicato il giorno 8 del corrente mese di
novembre secondo giorno di domenica dalla sua data e che non vi sia stato
richiamo alcuno, giusta il referto del Messo Giurato
Domenico BALLA.
Il Segretario
GIOVANNI MACCAFANI
Visto - il Sindaco
L'assessore Delegato
MICHELE PRASSEDE
Visto per l'approvazione dell'avanti esteso Regolamento di Polizia rurale del
Comune di Pereto, giusta la decisione della Deputazione Provinciale del 22
dicembre milleottocentosessantotto alla quale ha fatto seguito il dispaccio del
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del 15 gennaio
milleottocentosessantanove (Divisione la Sezione 2a N. 535) che ha riconosciuto
il Regolamerlto medesimo per gli effetti dell'art 138 della Legge Comunale e
Provinciale del 20 marzo. 1865, con dichiarazione di ordinarsene, come se ne
ordina la esecuzione.
Per la Deputazione Provinciale
Il CONSIGLIERE DELEGATO
FANELLI
FRANCESCO MARIANI
F.F. DI SEZ.
Dichiaro io qui sottoscritto serviente Comunale del centrale di Pereto di
aver affisso e pubblicato il presente Regolamento tanto nel centrale che sue
frazioni Oricola e Rocca di Botte, giusta il disposto nell'art. 30.
Pereto, 7 Febbraio 1869.
Il Serviente Comunale
Domenico BALLA
E - APPENDICE N. 1
al Regolamento di Polizia Rurale
Norme da osservarsi nella falciatura e divisione tra
i Comunisti, delle erbe nei terreni del Comune deliberate dal Regio Commissario
Straordinario con deliberazione 20 Luglio 1899, approvata dalla Giunta
Provinciale Amministrativa nella tornata del 17 Agosto 1899.
Nell'intendimento di regolare e disciplinare il servizio della divisione tra gli
abitanti del Comune di Pereto della falciatura nelle Valli cioè: Vallette,
Campocatino, Macchialunga per la frazione centrale Pratovito in quello di Rocca
di Botte di proprietà Comunale, vengono qui descritte alcune norme le quali,
mentre traggono origine da una antica consuetudine, concordano con lo spirito di
sociabilità e della giustizia distributiva al quale ogni ente collettivo si
informa.
Per il che, allorquando l'autorità Comunale, vedrà giunto il tempo utile per il
taglio delle erbe in una frazione del Comune, emetterà il relativo bando per la
falciatura da affiggersi nell'albo pretorio e nelle solite località almeno sette
giorni prima, nel quale saranno indicate.
1° Le località ove i Comunisti dovranno riunirsi.
2° Sarà compilato un elenco dei capi di famiglia fra i quali deve operarsi la
divisione della falciatura, tenendo per base il ruolo per la tassa fuocatico,
quando sia applicato.
3° La destinazione dei capi di famiglia ad una località più che ad un'altra sarà
determinata dalla sorte.
4° La totalità dei capi di famiglia verrà divisa fra i possedimenti Comunali pei
quali deve avvenire la falciatura, tenuto conto della estensione e quantità e
del prodotto di ciascuno di essi.
5° Nel giorno festivo intercedente fra il bando e quello della falciatura i capi
di famiglia saranno convocati presso la sede Comunale onde estrarre dalle urne
una scheda bollata dal Comune la quale conterrà il nome: della località e questa
determinerà senza appello la Valle nella quale i capi di famiglia sono chiamati
alla compartecipazione delle erbe.
6° La divisione di che trattasi sarà assistita dal Sindaco o da chi per esso.
7° La divisione del territorio da falciarsi sarà presieduta in ogni Valle o
Valletta da un arbitro nominato dal Comune e questo sarà coadiuvato nelle varie
suddivisioni da uomini pratici o caporali .
8° Allorchè l'Autorità Comunale possa provvedere per il mantenimento dell'ordine
pubblico la falciatura non potrà avvenire contemporaneamente nelle sue frazioni.
9° Le norme suindicate valgono per tutte le frazioni del Comune e il capo
dell'amministrazione come i suoi delegati cureranno la fedele applicazione.
10° I contravventori alle presenti disposizioni incorreranno nelle penalità
sancite dai vigenti regolamenti Comunali.
Del che si fa osservare e constare col presente verbale che previa lettura è
firmato come appresso dal Commissario e dal Segretario.
Il Regio Commissario
Tenente Colonnello MOCCHI LUIGI
Il Segretario
MATTIAS Alessandro
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