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Art. 1 Il Comune di Pereto permette il pascolo del bestiame nei beni comunali
di esso Comune.
Art. 2 I naturali di ogni frazione hanno diritto col presente regolamento a
pascolare gli animali nel territorio soltanto della propria frazione.
Art. 3 Il corrispettivo di pascolo verrà pagato nelle proporzioni stabilite con
apposita tariffa dal Consiglio comunale.
Art. 4 La tassa o corrispettivo suddetto è annuale, ma si paga in ragione di
mese, ogni mese incominciato s'intende per finito.
Art. 5 Sono esenti da tassa gli animali vaccini, cavallini, gli asini, i muli ed
i cavalli che
non abbiano compiuti i sei mesi di età, dopo questo periodo pagheranno metà
tassa fino ad un anno, dopo un anno tassa intera.
Stante la facile mortalità nei lanuti e nelle capre durante l'inverno e specie
nei primi giorni della loro nascita le pecore e le capre, i capretti e gli
agnelli o allievi di qualunque età dovranno pagare la tassa intera, però
soltanto per il numero accertato nel mese di aprile di ogni anno, diminuito di
un decimo.
(Il presente articolo con deliberazione consigliare 14 maggio 1916 vistata dall'Illmo
Sig. Prefetto, quale Presidente della G.P.A. il 30 agosto 1916 al N° 10776, nel
senso che, ferma restando l'epoca dell'accertamento, tutte le capre siano
soggette a tasse, senza alcuna diminuzione, escludendo però i capretti o allievi
nati nell'anno quale la tassa si riferisce.).
Art. 6 I proprietari del Comune che intendono di usufruire del pascolo dovranno
denunciare all'ufficio comunale nei primi quindici giorni di Gennaio di ogni
anno, il bestiame grosso posseduto di cui al primo proverso dell'art. 5 e non
più tardi del 30 aprile il bestiame ovino e caprino.
Art. 7 Le denuncie saranno ricevute in apposito registro le quali debbono essere
fatte
esclusivamente dal capo di famiglia proprietario, oppure a mezzo di terza
perzona all'uopo legalmente autorizzata.
Art. 8 Decorsi i termini di cui all'articolo precedente, tutti coloro che
avessero omessa la denuncia o l'avessero fatta infedele si considereranno caduti
in contravvenzione e perciò assoggettati al pagamento del doppio della tassa
stabilita dalla tariffa approvata dal Consiglio comunale in conformità del
disposto dell'art. 3.
Art. 9 Dopo quest'ultimo termine e rispettivamente non più tardi del 15 febbraio
e del 15 maggio, il Sindaco, che può fare pure accertamenti a mezzo di persone
da esso nominate formerà l'elenco dei proprietari di bestiame che presenterà
alla Giunta per la compilazione del ruolo dei contribuenti.
Art. 10 Compilato il ruolo della Giunta il medesimo sarà sottoposto
all'approvazione del Consiglio Comunale. Una copia di detto ruolo approvato dal
Consiglio verrà affisso all'albo pretorio del Comune per giorni quindici con
diritto a chiunque di prenderne visione. Nell'ufficio comunale sarà pure
visibile altra copia di esso
ruolo.
Dall'avvenuta affissione sarà fatta notificazione al pubblico con apposito
avviso affinchè gl'interessati, volendolo, possono proporre nel detto termine i
loro reclami.
Il detto avviso dovrà essere pubblicato anche nelle frazioni del Comune.
Art. 11 Trascorso il termine indicato dall'art. precedente il Consiglio in
apposita seduta esaminerà i reclami. Le decisioni del Consiglio debbono essere
notificate ai reclamanti.
Contro le decisioni del Consiglio, potranno gl'interessati interporre ricorso
alla Giunta
Prov. Amm. entro il termine di quindici giorni dalla data della notificazione di
cui
all'articolo precedente.
Il ricorso dovrà essere consegnato nella Segreteria del Comune che ne rilascerà
ricevuta. A cura del Sindaco le decisioni della Giunta Provinciale, che sono
inappellabili, saranno notificate per estratto dal messo comunale.
Art. 12 Secondo le suddette decisioni la Giunta comunale farà nel ruolo apposite
modificazioni.
Art. 13 Dopo dette decisioni la Giunta formerà il ruolo definitivo, che dovrà
essere reso esecutivo a forma dell'art. 151 della legge comunale e provinciale e
quindi sarà passato all'esattore comunale per la riscossione.
Art. 14 Per li errori materiali che fossero incorsi nei ruoli è ammesso durante
il termine di un mese successivo alla scadenza della prima rata reclamo alla
Giunta Municipale la quale fatte le opportune verifiche e dietro esibizione
della bolletta di pagamento della tassa, ordina gli eventuali rimborsi.
Art. 15 Per le introduzioni di animali nel territorio del Comune e per tutte le
variazioni che potessero avvenire posteriormente il 15 Gennaio saranno formati
possibilmente ogni tre mesi ruoli sostitutivi che saranno riscossi alle scadenze
che sarà per stabilire il Consiglio comunale.
Art. 16 I proprietari di bestiame sono obbligati a denunciare nell'ufficio
comunale in qualunque tempo tutte le variazioni che si verificassero al bestiame
di qualsiasi specie sia per vendita, sia per nascita, sia per morte, e ciò nel
termine di giorni cinque dall'avvenuta variazione.
Art. 17 La contravvenzione a questa disposizione sarà punita con una multa di
lire cinque per ogni capo di bestiame cavallino, mulino, vaccino, asinino e di
£. 1,50 per ogni capo di bestiame ovino, caprino, suino, e ciò senza pregiudizio
del pagamento della tassa.
Art. 18 Non si farà luogo a rimborso di tassa per vendita, morte e per qualsiasi
altra variazione negli animali se non si sono eseguite dette scritte denuncie.
Art. 19 I reclami contro qualsiasi operazione relativa alla tassa ed alle multe
non saranno accettate se non redatti su carta bollata.
Art. 20 Coloro che trasferiscono periodicamente per ragioni di pascolo il loro
bestiame fuori del Comune sono tenuti a farne preventiva denuncia all'ufficio
comunale, ed altra eguale denunzia dovranno fare al rientro di esso bestiame.
Art. 21 Essi proprietari potranno richiedere all'Amministrazione comunale lo
sgravio della tassa corrispondente al tempo in cui il bestiame ha avuto dimora
in altro territorio, ma non si farà luogo alla riscossione di detto pagamento se
il proprietario non correda la documentazione dei seguenti documenti:
- dichiarazione del Sindaco di Pereto rilasciata all'atto del trasferimento
altrove
del bestiame.
- dichiarazione del Sindaco stesso constatante il ritorno del medesimo.
- certificato del Sindaco del Comune dove ha pascolato il bestiame
comprovante il tempo della dimora.
Art. 22 Potrà essere ammesso al pascolo in questo territorio anche bestiame
forestiero, indipendentemente dagli effetti erbe estive. I proprietari dovranno
presentare al Sindaco regolare domanda indicandovi il numero e la specie del
bestiame, il tempo della dimora e la persona o persone assegnate alla custodia
del bestiame stesso; quale domanda dovrà contenere la dichiarazione scritta del
proprietario di accettare la responsabilità civile dei danni cagionati dai
custodi in conformità del disposto dell'articolo 1153 del codice civile.
Art. 23 E' permesso ai proprietari forestieri aventi terreno in questo
territorio di condurvi il bestiame ovino a scopo di letamare. I medesimi per
altro dovranno 15 giorni prima dell'introduzione degli animali presentare
regolare domanda al Sindaco unendovi il certificato di sanità e specificando
nettamente l'itinerario che il bestiame dovrà seguire per condurlo ai terreni su
strade comunali e vicinali di ogni specie, restando assolutamente vietato il
pascolo.
Dovranno pagare la tassa cosiddetta capitale contemplata dal regolamento
provinciale e giusta la tariffa stabilita dal Consiglio comunale, previa
regolare denuncia.
Contravvenendosi a questa disposizione il proprietario del bestiame sarà punito
con una multa di £. 5,00 per ogni capo di animale di qualunque natura, a favore
dell'erario comunale.
Art. 24 I suddetti proprietari quante volte volessero usufruire del pascolo,
oltre il pagamento della tassa capitale di cui sopra in ragione della dimora,
dovranno altresì pagare la tassa pascolo come i cittadini, per l'intero anno, se
la dimora è superiore a quattro mesi, per la metà se la dimora è inferiore ai
quattro, mesi.
Art. 25 Sarà egualmente permesso ai proprietari forestieri di introdurre nei
loro terreni siti nel Comune di Pereto sempre previo regolare domanda iI
bestiame grosso e cioè, cavalli, vaccine, muli e asini nelle, epoche in cui
cadono i raccolti e la semina verso il pagamento fisso a corrispettivo di fida
che, comprenda tassa pascolo e capitare, in ragione di £. 3,0 per ogni capo e
per ogni mese a partire dalla data della denuncia.
Le frazioni di mese fino al 15 giorni saranno conteggiate per la metà di esso
corrispettivo; oltre i 15 giorni il pagamento dovrà essere eseguito per l'intero
mese.
Art. 26 Anche per costoro è obbligatoria la, denuncia per giustificare il numero
e la specie del bestiame con dichiarazione del nome del custode.
Art. 27 Per i proprietari forestieri suddetti dovrà essere fatta espressa
menzione nella domanda che essi intendono di sottostare a tutte le disposizioni
contemplate nei regolamenti locali ed a tutte le ordinanze emanate o che possono
essere emanate dal Sindaco.
Art. 28 Il pascolo di qualsiasi specie di bestiame è soggetto all'osservanza
delle disposizioni delle leggi e regolamenti forestali.
Art. 29 Le contravvenzioni alle disposizioni anzidette ed alle ordinanze che
venissero emanate dall'autorità comunale saranno punite a termini delle leggi e
regolamenti forestali surrichiamati.
Art. 30 Le capre saranno sempre custodite da un guardiano proposto dal
proprietario ed approvato dalla Giunta Municipale, dell'età non minore di anni
18.
Art. 31 Ogni mandria di 50 capre avrà un guardiano, e se oltrepassa questo
numero ne avrà due.
E' proibito ai guardiani o custodì di portare taglienti.
Art. 32 E' vietato d'introdursi nei siti coltivati onde non recar danno
all'agricoltura il tutto come è regolato dal regolamento di polizia rurale del
Comune.
Art. 33 Rimane altresì vietato di Pascolare con mandria contemporaneamente di
pecore e capre dovendo queste ultime essere condotte al pascolo isolatamente dai
lanuti.
Art. 34 Chiunque introdurrà al pascolo in questo territorio bestiame dei
forestieri, benchè possidenti, sarà considerato responsabile di danneggiamento
ai sensi dell'art. 426 del codice penale.
Art. 35 Per le contravvenzioni al presente regolamento sono applicabili le
disposizioni degli art. 200, 201, 202 e 203 della legge comunale e provinciale
vigente salve le disposizioni delle leggi e regolamenti forestali e del codice
penale.
Art. 36 Il presente regolamento andrà in vigore col. 1° Gennaio 1902".
Pereto li 6 novembre 1901
Visto del Sig. Prefetto
il 15 novembre 1901.
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