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A - Salubrità delle abitazioni.
Art. 1° Al fine di tutelare la pubblica salute per ciò, che concerne la
salubrita delle abitazioni è da osservarsi strettamente:
- che le case siano edificate in guisa che non siavi difetti di aria, e di
luce;
- che siano provviste di latrine, le quali debbono essere costruite in modo
da non lasciare adito ad esalazioni dannose e ad infiltramenti;
- Che gli acquari e gli scaricatori delle acque immonde provenienti dagli
usi domestici siano costruiti in maniera da non pregiudicare, e guastare i
pozzi;
- che le case, e parte di esse, costruite o restaurate non possano essere
abitate prima che siano dichiarate abitabili dalla Giunta Municipale, sentita
la commissione Municipale di Sanità.
Art. 2° Le cappe dei cammini nonchè i fumagnoli o i tubi conduttori del fumo
debbono essere costruiti in modo da non rimandare il fumo nell'interno
dell'abitazione.
Art. 3° Nelle case prima d'ora costruite, ove esista qualche cloaca, fossa o
canale aperto, in cui vengano a raccogliersi immondizie di qualunque maniera
potrà il Sindaco sui reclami dei vicini, o per propria iniziativa ordinare la
copertura e tutte quelle opere che valgano ad impedire le nocive esalazioni.
Art. 4° Qualunque guasto, o rottura, che succeda nei pozzi, condotti, cessi,
fogne, ed altro da cui derivano esalazioni, infiltrazioni, trasudamento di
materie putride, corrompimento di acque potabili, umidità e succidume, deve
immediatamente riparasi dal proprietario, o da chi per esso, e se ciò non sarà
eseguito nel termine perentorio prefissogli, tutte le opere occorrenti verranno
eseguite d'ufficio dal
Comune ad esecutivo carico dei renitenti.
Art. 5° Non sarà permesso di tenere tori, maiali, vacche, capre e pecore se non
nelle stalle, che siano distanti almeno 50 metri dalle abitazioni.
Art. 6° Presso le case coloniche, o stalle, poste in vicinanza dei luoghi
abitati le concimaglie dovranno tenersi in modo che i letami siano framischiati
di terra e gli scoli ne siano raccolti in appositi pozzi.
Art.7° E' proibito nell'interno delle case e nei cortili qualunque ammasso di
spazzatura, ossa, sangue, concime di materie putride, ed altre facili a
fermentare, putrefarsi, e a produrre cattive esalazioni.
Art. 8° Le spazzature ed i concimi non potranno raccogliersi in grandi ammassi,
se non nei luoghi permessi dal Sindaco, affinchè siano posti in distanza
conveniente dall'abitato e tenuti in modo che non possano nuocere alla pubblica
salute.
La distanza dei cumuli di spazzature e di concimi dalle case popolate non sarà
mai minore di metri 150 dai centri di abitazione e di 50 dalle pubbliche vie.
B - Canali, Fonti, Pozzi, Cisterne.
Art. 9° I pozzi, le fontane, e le cisterne in luoghi aperti al pubblico ed
in luoghi anche privati, ma frequentati a a persone di diverse famiglie debbono
avere le aperture e bocche munite di ripari capaci di impedire che vi cadano
persone, o vi penetrino immondezze, erbe e simili.
Art. 10° In prossimità dei pozzi, cisterne, o di altri serbatoi di acqua
potabile non si possono costruire latrine, pozzi neri, chiaviche, condotti, e
simili, e neppure fare ammassi di letame, spazzature e di altro succidume, che
in qualunque maniera sia capace di alterare con filtrazioni la purezza delle
acque.
Art. 11° Chiunque getterà animali morti, od anche vivi per annegarli, ed
immondizie di qualsivoglia natura nei canali, serbatoi, pozzi, cisterne, o
depositi di acque potabili, e cagionerà in qualunque modo la corruzzione delle
acque pubbliche o private, senza pregiudizio delle ammende sarà tenuto a pagare
le spese che si dovessero fare per depurare le acque, salvo sempre le maggiori
pene comminate dal Codice penale per reati da esso previsti.
C - Edifizi pubblici, e Chiese.
Art. 12° Gli edifizi destinati ai diversi culti saranno provvisti
provvigionatamente di ventilazione e di egresso.
Art. 13° Non sarà permessa l'apertura delle scuole pubbliche o private non
governative senza la preventiva denuncia di gg. 15 all'Autorità Municipale allo
scopo di accertare la salubrità dei locali.
Eguale denuncia preventiva dovrà farsi dai privati, che intendessero di aprire
nel Comune una scuola, con vitto, o Seminario, sala di lavoro di ricovero, di
ritiro, o di asilo qualunque, onde si possa dalla Commissione Municipale di
Sanità riconoscere la idoneità del locale dal lato igienico segnatamente per
quanto riguarda la sua ampiezza in relazione al numero degli alunni pensionati,
o ricoverati che deve
racchiudere.
Art. 14° I locali, che si vogliono destinare ad uso di Scuole dovranno
presentare le necessarie condizioni di salubrità sia per riguardo
all'abitazione, che al numero ed all'ampiezza delle stanze, alla loro
ventilazione, e ai mezzi di riscaldamento nell'inverno.
Art. 15° Le scuole faranno provviste di cessi in numero proporzionato ai
bisogni.
Art. 16° Oltre alle condizioni generali di pulitezza, e di salubrità, che devono
essere costantemente mantenute, si osserva che nelle case destinate ad uso di
alberghi è necessario, che il volume d'aria impegnato per ciascun letto non sia
minore di Metri Cubi 40.
D - Pulizia e sicurezza dei luoghi pubblici.
Art. 17° Tutto quello che nelle strade, piazze, nei mercati, negli edifici.
pubblici, ed anche privati possa risultare dannoso, pericoloso, ed anche molesto
per gli abitanti deve in ogni casa rimuoversi ed evitarsi.
Art. 18° Le strade, le piazze, ed i viottoli, i portici ed in generale tutti i
luoghi aperti al pubblico transito, debbono essere mantenuti costantemente
puliti e a tal fine è proibito di gettar dalle finestre, terrazze e simili, così
pure deporre in qualsiasi località pubblica, rottami, cennerate, immondizie,
spazzature, avanzi di frutta, o erbaggi o di spandere acqua pura od impura od
altre materie liquide o solide, che possano tornare d'incomodo, o di pregiudizio
ai transitanti, l'ingombro o deturpamento alle vie,
piazze, od altri luoghi di pubblico ritrovo.
Art. 19° I cereali, le biancherie, i panni, le tele, le lane, ed i cenci non
potranno esere lavati, sciorinati, distesi o prosciugati che negli appositi
locali destinati dal Municipio.
Art. 20° I trasporti dei letami e di ogni altra materia atta spargersi dovrà
eseguirsi per modo che non se ne disperda nelle pubbliche vie.
Detti trasporti non potranno eseguirsi che durante la notte, e nella stagione
invernale non mai più tardi delle prime quattro ore della levata del sole.
Art. 21° La vuotatura dei pozzi neri non potrà incominciarsi avanti le ore 12 di
notte ne
protrarsi oltre il levare del Sole.
Art. 22° E' vietato spargere orine, e di fare altre immondizie fuori dei luoghi
a ciò appositamente destinati.
Art. 23° Le ossa raccolte dalle cucine, dagli alberghi e dai macelli, debbono
essere trasportate fra le ore ventiquattro fuori dall'abitato e in luoghi
isolati e lontani da abitazioni di qualunque sorta.
E' altresì proibito nell'interno dell'abitato il prosciugamento delle pelli e
dei cosiddetti
carnieri.
Art. 24° La macerazione del lino, e della canapa, è severamente vietata
nell'interno, e in prossimità delle abitazioni, e nelle acque stagnanti, come
pure non possono stendersi, ne prosciugarsi se non alla distanza di Metri 200
dall'abitato e fuori la direzione dei venti dominanti il paese.
Art. 25° Le acque stagnanti, e le pozzanchere site in luoghi vicino all'abitato
meno di Metri 200 dovranno essere incanalate, e prosciugate per cura del
proprietario.
Art. 26° Dovendosi spargere letame di recente estratto dai pozzi neri, e dalle
fogne in campi vicini all'abitato, ed alle pubbliche vie, sarà obbligo dei
proprietari di farne praticare subito l'interramento, onde evitare, che per
l'azione del Sole se ne sviluppano miasmi nocivi agli abitanti e passeggeri.
E - Salubrità degli alimenti, e delle bevande poste in commercio.
Art. 27° Le sostanze alimentari, che dai periti all'uopo delegati dal
Sindaco siano dichiarate abberrate, adulterate, o altrimenti insalubri a termini
dall'art. 54 del Regolamento 6 - dicembre - 1874 saranno immediatamente
sequestrate e distrutte quando non potessero essere utilizzate per qualche altro
uso innocuo da indicarsi dal
proprietario e con le condizioni da stabilirsi dal Sindaco sul parere della
Commissione Municipale di Sanità.
Art. 28° Nel caso di adulterazione di sostanze alimentari gli incaricati
dell'ispezioni verificheranno se l'adulterazione sia di tale quantità da poter
arrecare alla salute umana effetti solamente nocevoli, od effetti decisamente
benefici, e nell'uno, e nell'altro caso ne daranno avviso all'Autorità
giudiziaria procedendo in pari tempo al sequestro delle sostanze adulterate.
Art. 29° Anche tutti gli altri alimenti che possano comunque arrecar danno o
pericolo all'umana salute devono essere tolti dalla vendita e se ne deve
proibire la consumazione.
Art. 30° Saranno tolti dalla vendita fino a che non siano convenientemente
espurgati, i grani contenenti semi assolutamente dannosi come sarebbe il gioglio
(Solium Temulentum) e il rafano silvestre.
Art. 31° Non potranno permettersi, che per uso degli animali, quelli viziati
naturalmente dalle seguenti malattie: Uredo rubigo (ruggine), Uredo caries (volpes
ocarias), Uredo carbo (grano morto) nonche i semi del grano considerevolmente
danneggiati dai gorgoglioni e puntaroli, i quali lo privano della parte
nutritiva.
Art. 32° E' proibita la vendita delle farine di frumento o di melica alterata
dalla miscela di gioglio e dal rafano silvestre, nonchè di quelle adulterate con
sostanze inorganiche nocive, come sarebbe l'alabastro, la creta, ecc.. ecc...
Art. 33° E. proibita la vendita del pane ammuffito, o altrimenti quando nel
medesimo siansi sviluppate le piante parassite assai nocive alla salute umana.
Art. 34° E' proibito ai panettieri di servirsi nella confezione del pane di
farina proveniente da cereali guasti, od altrimenti corrotti.
Art. 35° Le bilancie nelle quali si pesa la pasta per fare il pane di giusta
misura dovranno avere i piatti perfettamente stagnati quando non fossero di
vetro, o di porcellana, e stagnati ugualmente dovranno essere gli utensili, che
servono alla
conservazione del pane, nonchè alla manipolazione e conservazione di esso, e
dovranno essere costantemente tenuti con la massima nettezza, il che dicesi pure
per gli spacci.
Art. 36° Non potranno esporsi a vendita la frutta immatura e fradicia, e legumi
guasti, e corrotti, le erbe le radici in stato di corruzzione, e che si
riportassero affetti da qualche malattia speciale che li alterasse in modo da
renderne l'uso pericoloso e nocevole.
Art. 37° E' proibita la vendita dei funghi di qualunque specie, se prima non
siano stati riconosciuti mangerecci ed innocui da un perito a ciò delegato dal
Municipio.
Art. 38° E' proibito lo smercio, e l'uso delle carni tanto fresche, quanto
salate, o comunque preparate di ogni specie di animali le quali, o siano
infracidite, o in corso di corruzione, o provvengano da animali morti
naturalmente, o uccisi per malattia.
Art. 39° E' vietata la macellazione dentro l'abitato di qualunque capo di
bestiame grosso, e minuto, fuorche nei locali destinati ed autorizzati a tale
uso fuori della pubblica vista e sotto l'osservanza delle prescrizioni seguenti
:
- Le carni, e le loro parti saranno tenute esposte dentro le botteghe o nei
luoghì che
siano facilmente visibili, e non si potranno in alcun caso tenere all'interno
delle
botteghe, e dovranno essere conservate con la massima nettezza.
- Ogni bottega destinata allo smercio delle carni dovrà essere selciata e
con le pareti perfettamente intonacate di calce, ed ove non sia possibile
inverniciarle a lucido per un'altezza non inferiore a due metri, tutte
all'interno dovranno essere imbiancate.
- Le materie grasse, le interiore, e qualunque altro residuo animale
incommestibile debbono giornalmente rimuoversi dal luogo di spaccio e suoi
accessori.
- Il trasporto degli animali morti, e delle loro carni dal luogo ove furono
uccisi alle
rispettive botteghe, dovrà eseguirsi in modo, che le carni debitamente coperte
siano interamente sottratte alle vista del pubblico, e non ne segna
disperdimento di sangue o di altre materie per le vie.
Art. 40° E' vietato di vendere i vitelli nati-morti o di macellarli quando
non abbiano raggiunto i 30 giorni e gli agnelli, e i capretti che non
raggiungano il peso di Kg. 4.00.
Art. 41° Secondo la temperatura delle stagioni il Sindaco potrà indicare
l'epoca, nella quale è permessa la vendita delle carni di maiale, ma la
macellazione dei medesimi non sarà proibita in qualunque tempo, allorchè le
carni potessero servire ad usi industriali.
Art. 42° Nessuno potrà vendere, smerciare, o comunque cedere ad uso di alimento
le carni di animali di qualsiasi specie, che non siano stati preventivamente
visitati dal veterinario Comunale, o da altro perito a ciò delegato dal Sindaco.
Art. 43° E' proibita la clandestina introduzione nel Comune di qualsiasi
quantità di carni, come pure è vietato a chiunque anche non macellaio di
comprare bovi, od altri animali sospetti di malattia, siano essi morti
naturalmente, od uccisi e di introdurli, o trasportarli da un luogo ad altro del
Comune senza il permesso del Sindaco o di un deputato Sanitario a ciò delegato.
Art. 44° Le carni tutte, ed i visceri degli animali di qualunque specie dovranno
essere muniti del bollo sanitario, e verranno smerciate per ultimo le parti ove
esiste il bollo stesso.
Art. 45° E' pure senza eccezione proibita la vendita del pepe di qualunque
specie, che accennasse a principio di corruzione, e delle uova del Carbio
specialmente in primavera, come in generale di quella specie di pesci crostacei,
e molluschi, che presentano segni delle speciali malattie,cui vanno soggetti in
talune epoche dell'anno, a quando notoriamente regnasse fra loro una malattia
qualunque.
Art. 46° E' proibita la vendita del vino artificialmente modificato con
preparati di rame, di piombo, di gesso, e di allume, di lauroceraso, dei sali
terrosi , o con altre sostanze naturalmente disciolte nel vino.
Art. 47° E' proibita la vendita del vino detto filante, il quale ha subito un
principio di putrefazione.
Art. 48° Nel caso di adulterazione di cibi, e di bevande gli Ufficiali Sanitari
verificheranno l'adulterazione possa produrre effetti solamente nocivi, o
decisamente benefici, e nell'uno, e nell'altro caso darne avviso all'autorità
giudiziaria.
F - Malattie Epidemiche.
Art. 49° Tosto che nel Comune sarà riconosciuta, e notoria una malattia
d'indole contagiosa, o comunque trasmissibile, il Sindaco di concerto con la
Commissione Municipale di Sanità ordina le misure di precauzione più opportune
per arrestare la diffusione della malattia.
Art. 50° La notificazione di un primo sviluppo di una malattia esantemica
contagiosa che gli esercenti tutti l'arte salutare debbono fare al Sindaco deve
contenere:
- Una succinta e chiara descrizione dei sintomi, e la denominazione della
malattia.
- Il metodo curativo adottato
- Uno stato nominativo degli ammalati con l'indicazione del sesso, età,
temperamento, stato di famiglia, professione e mestiere.
- Le indicazioni della provenienza accertate, e probabili della malattia che
i medici chirurgi esercenti cercheranno con ogni maggior diligenza odi
indagare.
Art. 51° Un bollettino giornaliero di tutti i casi della malattia corredato
dalle predette. indicazioni verrà dagli esercenti l'arte salutare trasmesso al
Sindaco fino alla cessione totale della malattia.
G - Vaccinazione
Art. 52° In primavera, ed autunno regolarmente, e straordinariamente quando
sia ordinato dall'autorità Superiore, sarà praticata nel Comune la vaccinazione
pubblica gratuita nei giorni, e nei luoghi, che verranno indicati dal Sindaco
con pubblica avviso.
Art. 53° E' dovere degli esercenti in caso che si manifestasse il vaiuolo arabo
nel territorio del Comune di darne immediato avviso al Sindaco, perchè si
possano adottare in tempo utile tutte le misure, e cautele igieniche valevoli ad
impedirne la diffusione.
Art. 54° I Medici Chirurgi condotti avranno cura speciale della disinfettazione
delle camere, nelle quali avessero abitato, o fossero morti malati di vaiuolo
arabo, e prescriveranno un diligente espurgo delle biancherie, che servirono per
i malati.
Art. 55° Veglieranno altresì col più scrupoloso rigore all'accertamento
dell'inoculazione subita dai fanciulli ammittendi nelle Scuole Comunali.
Art. 56° I cadaveri dei morti di vaiuolo arabo verranno prontamente rimossi
della casa dove ne segni il decesso, chiudendoli in casse verniciate a bitume, e
stratificate con segatura in legno possibilmente mescolata a sostanze
disinfettanti.
H - Pulizia Igienica dei Cimiteri.
Art. 57° Tutto ciò che riguarda questo importante ramo d'Igiene pubblica ha
formato oggetti di speciale regolamento già deliberato dal Consiglio Municipale,
e per cui si attende la superiore approvazione.
I - Disposizioni Penali.
Art. 58° Le infrazioni alle varie prescrizioni del presente Regolamento
saranno puniti con le pene di polizia stabilite dal Codice penale giusto l'art.
146 della Legge Comunale e Provinciale da graduarsi a norma della gravità loro e
delle circostanze, salvo, che le medesime siano già punite altrimenti da Leggi e
Regolamenti generali.
Art. 59° Per l'accertamento delle contravvenzioni per la conciliazione, e per il
procedimento si osserveranno le prescrizioni degli art. 147-148 e 149 della
legge Comunale 20 marzo 1865.
Art. 60° Il presente regolamento avrà il suo pieno vigore 15 giorni dopo la sua
approvazione, e regolare pubblicazione".
LA GIUNTA MUNICIPALE
Pereto, li 25 luglio 1877
Approvato dalla Deputazione Provinciale di L'Aquila l'8 agosto 1877
Visto dal Ministro dell'Interno il 21 agosto 1877
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