Pereto (AQ)
Regolamento organico per le guardie campestri

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A - Costituzione ed organizzazione
"Art. 1 E' costituito nel comune di Pereto, alla dipendenza dell'Amministrazione municipale, un corpo di guardie campestri per lo scopo precipuo del servizio di polizia rurale.
Art. 2 Il detto corpo è composto di un capo-guardia e di tre guardie, nominati rispettivamente dal Consiglio e dalla Giunta municipale fra le persone fornite dei requisiti di cui all'articolo seguente. Il capo risiederà nel capoluogo, le guardie saranno destinate una nel capoluogo, ed una per ogni frazione del Comune, ma avranno l'obbligo di prestare servizio anche in altra frazione che non sia quella per cui siano state nominate, quante volte ne abbiano ordine dal Sindaco, o dal capo in caso di urgenza, per speciali contingenze del servizio.
Art. 3 Per essere ammesso nel corpo delle guardie campestri comunali bisogna comprovare:

  1. di essere cittadino italiano, di essere nati nel Comune e di aver compiuti gli anni 21 e non oltrepassati i 45 e 60 per coloro che sono o furono al servizio della Amministrazìone.
  2. di aver soddisfatto gli obblighi di leva.
  3. di essere dotato di sana e robusta costituzione fisica;
  4. di aver sempre tenuta buona condotta morale e civile e di non essere mai incorso in una delle condanne per le quali ai termini dell'art. 22 della legge comunale 4 maggio 1898 N° 164, non si può essere ne elettori ne eleggibili, salvo che la condanna non sia stata seguita da riabìlitazione o da amnistia;
  5. di saper leggere e scrivere in modo da poter disimpegnare il disposto dell'art. 59 del codice di procedura penale.


Art. 4 Prima di entrare in funzione, le guardie dovranno prestare giuramento dinanzi al Sindaco ed esser riconosciute dal prefetto agli effetti dell'art. 18 della legge 21 dicembre. 1890 N° 321.

B - Doveri ed attribuzioni
Art. 5 II corpo delle guardie campestri ha l'obbligo principale della sorveglianza e custodia dei beni demaniali e patronali del Comune.
Art. 6 Alle guardie campestri è pure affidato il .servizio di polizia urbana il quale sarà seguito secondo le disposizioni che verranno date dal Sindaco.
Art. 7 Le guardie oltre a quanto nei precedenti articoli dovranno:

  1. Vigilare per la completa e scrupolosa osservanza di tutte le norrne e prescrizioni contenute nel regolamento di polizia rurale del Comune di Pereto del 30 ottobre 1868 approvato dalla deputazione Provinciale il 22 dicembre 68 ed omologato il 15 gennaio 69 dal Ministero di agricoltura Div. 19 Sez. 2 N° 535; nel regolamento di polizia urbana del 3 agosto 1874 approvato dalla Dep. Prov. 9 settembre 74 ed omologato il 20 gennaio 87 dal Ministero dell'lnterno Div. 4 Sez. 2° Nr 16000 -11/1270 -22 nel regolamento del godimento dei beni comunali e per la tassa pascolo, nel regolamento di igiene, in quello edilizio e in ogni altro regolamento debitamente approvato
  2. Vegliare per l'adempimento degli ordini dell'Autorità municipale
  3. In qualità di Agenti di pubblica sicurezza, eseguire le incombenze loro affidate dalla legge relativa.
  4. Quali Agenti di polizia giudiziaria, uniformarsi alle disposizioni degli articoli 58 e 61 cod. proc. pen.
  5. Coadiuvare la forza pubblica ove ne fossero richieste.
  6. Denunziare al sindaco le malattie da cui fossero affetti gli animali e le piante, specialmente le viti, non appena ne fossero venuti a conoscenza o ne avessero fatta personale osservazione sotto pena della sospensione per dieci giorni la prima volta e del licenziamento la seconda in caso di trasgressione.
  7. Vigilare durante il loro servizio per la tutela della proprietà privata.
  8. Eseguire quant'altro viene loro completamente imposto dalle legqi, dai regolamenti e dalle ordinanze superiori.

Art. 8 Le guardie veglieranno sulla nettezza ed inteqrità delle strade di qualsiasi classe, denunziando le usurpazioni e la contravvenzioni
di ogni specie vietando i depositi, anche temporanei, di materiali, immondizie ed altro fatto a distanza non legale dalle strade e dall'abitato o che impedissero il libero transito, come pure avranno cura che le proprietà rurali, i fossi, i rivi e i corsi, di acqua  non siano danneggiati in qualsiasi modo.
Art. 9 Le guardie sequestreranno gli animali infetti da malattie contagiose o idrofobi o sospetti tali, menati sui mercati o erranti per le pubbliche strade assicurandoli in modo da non poter recar pregiudizio e dandone subito avviso all'Autorità competente.
Art. 10 Per l'esercizio delle loro funzioni, le guardie potranno introdursi nei fondi anche privati e chiunque vorrà impedirlo sarà punito a norma del codice penale.
Art. 11 Le guardie accerteranno con apposito verbale tutte le contravvezioni alle leggi ed ai regolamenti, e tradurranno in arresto le persone sorprese in flagrante reato, facendolo parimente constare con verbale, che consegneranno con l'arrestato e con gli oggetti repertati al potere giudiziario ai sensi del Codice di procedura penale.
Art. 12 I verbali elevati o redatti dalle guardie saranno sempre comunicati nel periodo di 24 ore al capo guardia, il quale, presone nota sul registro di cui all'art. 14 bis, li trasmetterà immediatamente al Sindaco.
Art. 13 Le guardie dovranno serbare la massima subordinazione al loro capo. Tanto le guardie che il capo dovranno rispettare e salutare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali e le altre Autorità e nell'esercizio delle loro funzioni dovranno mantenere massimo contegno e dignitoso rispetto verso il pubblico. Non potranno frequentare bettole od altra esercizio pubblico se non per ragione di servizio.
Art. 14 E' vietato alle guardie ricevere per l'esercizio delle loro funzioni mance, regali o compensi da privati sotto qualsiasi titolo o forma o di fare transazioni sopra oggetti di verbale, nel caso di trasgressione saranno punite con la sospensione per la prima volta, ed in caso di recidiva con la destituzione, salvo sempre l'azione penale per prevaricazione.
Art. 14 bis Il capo guardia, oltre quanto è prescritto negli articoli precedenti, ha la direzione del servizio personale del corpo delle guardie, e la responsabilità sia per l'osservanza della disciplina che per il buon andamento del servizio in campagna, ove si recherà spesso per vigilare che siano eseguiti gli ordini delle Autorità e le disposizioni delle leggi e dei regolamenti.
Consente al capo di stabilire i servizi delle guardie, riferendone al Sindaco periodicamente per le eventuali disposizioni.
Il capo dovrà tenere un registro delle contravvenzioni nel quale annoterà in ordine cronologico tutti i verbali elevati da lui e dalle guardie, il nome ed il cognome del contravventore, l'oggetto della contravvenzione, la data di trasmissione del verbale all'ufficio Comunale.

C - Divisa ed armamento
Art. 15 Al corpo delle guardie campestri è assegnata una divisa simile a quella delle guardie forestali con stemma reale senza corona sul berretto, giusto il figurino che al presente è alligato.
Art. 16 L'armamento consiste di un moschetto a retro carica, di una rivoltella e di una sciabola a baionetta.
Art. 17 Gli oggetti di vestiario ed armamento saranno forniti dal municipio, che si rivarrà dei primi mediante ritenuta sul salario.
Art. 18 Le guardie, cessando per qualunque ragione dal servizio, dovranno restituire in buono stato gli oggetti di armamento, e quelli di vestiario completamente pagati.

D - Nomina, salario ed emolumenti.
Art. 19 Le guardie campestri saranno nominate la prima volta per un anno in via di esperimento, e poscia confermate di triennio in triennio, qualora non siano licenziate tre mesi prima della scadenza del periodo di nomina o di conferma. Dopo tre conferme, e cioè dopo dieci anni di servizio la nomina acquista carattere di stabilità.
Art. 20 Il salario del capo guardia è di £. 300 annuo, e quello della guardia di £. 240.
I predetti salari saranno elevati rispettivamente a £. 360, e 300 dopo i primi due anni di servizio.
Art. 21 Oltre al salario il personale delle guardie campestri avrà diritto al terzo delle ammende ed oblazioni in contravvenzioni ai regolamenti Comunali.
Qualora per necessità di un maggior servizio di vigilanza il Sindaco per espressa facoltà che gli si attribuisce col presente regolamento, credesse di valersi senza dare stipendio anche del concorso di guardiani privati, questi parteciperanno al prodotto delle contravvenzioni, beninteso proporzionalmente al servizio prestato ed alle contravvenzioni accertate in quel tempo.
Art. 22 E' vietato alla giunta di assegnare compensi speciali alle guardie se non sono deliberati dal Consiglio e in ragione di meriti e titoli di .eccezione, le operosità e di lavori straordinari effettivamente prestati.
Art. 23 Nel caso che le guardie siano incaricate di stimare i danni apportati nelle proprietà private, non potranno percepire un compenso superiore a quello che verrà stabilito con apposita tariffa dalla Giunta municipale.

E - Pene disciplinari.
Art. 24 La trasgressione dei doveri imposti da questo regolamento, e i fatti onde potesse essere compromessa la reputazione delle guardie e la dignità dell'Amministrazione daranno luogo alle pene seguenti:

  1. Ammonizione scritta da parte del Sindaco.
  2. Nota di biasimo da parte della Giunta.
  3. Sospensione di tutto o di parte del salario, da infliggersi dal Sindaco a norma dell'art. 149 N° 11 della legge comunale e provinciale.
  4. Licenziamento da pronunziarsi dalla Giunta municipale.


Art. 25 La guardia recidiva sarà sottoposto alla penalità successivamente più grave.
Art. 26 Se sia sottoposto a procedimento penale per uno dei reati prevesti dall'art. 22 della legge comunale per qualsiasi delitto per cui sia stato rilasciato mandato di cattura, la guardia rimane sospesa dall'ufficio e dal soldo fino a giudizio definitivo. Potrà tuttavia la Giunta assegnare un sussidio non maggiore alla metà del salario ai genitori, alla moglie ed ai figli della guardia.
Art. 27 Contro le deliberazioni della Giunta con le quali siano state destituite, dispensate dal salario o in qualsiasi altra forma licenziate, o siano state comprese per un tempo maggiore di tre anni, le guardie campestri potranno ricorrere alla Giunta Prov. Amm. nei modi e nelle forme prescritte dalla legge 1° maggio 1890 Nr. 1837.
Per la pene minori potranno ricorrere al Consiglio Comunale.
Art. 28 Fino a che non intervenga una decisione o un procedimento definitivo sui ricorsi contro il licenziamento delle guardie e la vacanza dell'ufficio non sia diventata irrevocabile, non possono farsi altre nomine che in via provvisoria.

F - Disposizioni generali e transitorie.
Art. 29 Il presente regolamento andrà in vigore un mese dopo l'approvazione della G.P.A. in ogni caso non prima del venturo anno 1903.
Art. 30 Entro il detto termine, e sempre dopo intervenuta l'approvazione di cui sopra la Giunta Comunale provvederà alla nomina del personale delle guardie campestri, secondo le disposizioni e la pianta organica del regolamento stesso.
Art. 31 Sono applicabili al personale delle guardie campestri le disposizioni relative alle licenze, ai congedi, alle aspettative per motivi di salute e alle disposizioni che saranno stabilite nel regolamento organico per gli stipendiati del Comune" .

Pereto li 14 novembre 1902
Approvato dalla G. P. il 7 gennaio 1903
modificato il 26 agosto 1906
e il 16 giugno 1907


 

 

 


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