Pereto (AQ)
Regolamento edilizio

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"A - Disposizioni preliminari
Art. 1° - Dentro un mese dall'approvazione del presente Regolamento, il Consiglio Comunale nominerà una Commissione edilizia composta di cinque membri, tra quali dovrà esservi indispensabilmente un architetto.
Tale Commissione avrà solo voto consultivo, e farà in ogni anno all'epoca della prima sessione ordinarla un rapporto al Consiglio Comunale circa le opere di pubblica utilità, e di abbellimento, di cui specialmente fosse sentito il bisogno.
Art.2° - Ogni anno la Commissione affiderà a due suoi membri la special cura di vegliare in concorso dello Architetto, e che le opere siano state denunziate in costruzione regolarmente, e che nella loro esecuzione non vengano impiegati materiali cattivi, e difettosi, dai quali derivare possa pericolo per la pubblica sicurezza.
A questo effetto non si potrà ai medesimi denegare l'ingresso nelle località ove si eseguiscono le opere di costruzione e sarà cura del Sindaco di pubblicare in ogni anno il nome di membri delegati.
Art. 3° - Fino a quando il Comune di Pereto non avrà una popolazione riunita di 3000 abitanti almeno, la Commissione edilizia non curerà di proporre i piani regolatori dello ingrandimento e di livellazione o di nuovi allineamenti delle vie, piazze e passeggi pubblici ma sarà a ciò tenuta appena la popolazione riunita del Comune avrà raggiunta la cifra suddetta.
Art. 4° - Le prescrizioni del presente Regolamento s'intendono circoscritte per ora nel perimetro dell'abitato che fronteggia le strade nazionali.

B - Delle nuove costruzioni e restauro di fabbricati
Art.5° - Chiunque intenda intraprendere la costruzione o la demolizione, restauro, abbellimento o, riforma di tutto o parte degli edifizi, siano pubblici che privati prospicienti verso la via o piazza; dovrà fare anticipatamente la denunzia al Sindaco delle opere che intenda eseguire, l'obbligo della denunzia di cui nel presente articolo, incombe pure a chi desidera collocare iscrizione o insegna per indicazione de' negozi, caffè, alberghi e simili nel fine di giudicarne la convenienza, tanto per la leggenda e figura, quanto pel modo di assicurazione nella parte esteriore dei fabbricati.
Art. 6° - Sarà cura della Commissione edilizia allorchè le verranno riferite le sopradette denunzie di verificare:

  1. Se i lavori proposti vengano ad occupare parte del sito pubblico;
  2. Quale sarà l'effetto dei lavori, rispetto alla regolarità e nettezza delle vie, alla comodità del transito in essa, alla pubblica sicurezza ed igiene.
  3. Se il numero e l'ampiezza delle finestre e dei cortili, trattandosi di nuove costruzioni siano tali da assicurare una luce, e ventilazione, se vi siano le necessarie latrine con i loro condotti scaricatoi e cessi convenientemente situati;
  4. Se i fabbricati da costruirsi, e le verificazioni proposte a quelle esistenti pel loro confronto con gli edifizi circostanti siano per apportare deformità artistica, di tutto ciò la commissione farà risultare in una ragionata deliberazione, nella quale pure proporrà le condizioni cui si debba assoggettare l'esecuzione dei lavori.

Art. 7° - In caso di importanti restauri ai fabbricati esistenti, i muri aventi prospetto verso le pubbliche vie o piazze dovranno venire intonacati a bianco o a colore, sono eccettuati da questa disposizione gli edifizi costrutti in pietra da taglio o mattoni a parametro.
Art.8° - La Giunta Municipale potrà sulla proposta della Commissione edilizia ordinare il rinnovamento dell'intonaco di quelle case prospicienti sulle vie sopraddette e che per la loro seccardezza fossero causa di deformità.
In tale caso sarà fissato un termine per l'osservanza delle disposizioni non minore però di mesi. 6.
Art. 9° - Le facciate dei fabbricati nelle nuove costruzioni dovranno essere intonacate a bianco o a colore e fregiate di cornici di finimento.

C - Dei Balconi
Art. 10° - E' proibita la formazione dei balconi in legno a muratura nella facciata esterna della casa.
La loro soglia dovrà essere in pietra col prospetto di ferro, di ghisa o di pietra o di segno o trafori .
Art. 11° - Le sporte dei balconi e la loro altezza dal suolo dovranno essere conformi a quanto sarà determinato secondo le condizioni speciali della località dalla Giunta Municipale sul parere della Commissione edilizia onde non rechino impedimento al pubblico passaggio o deformità nell'aspetto del fabbricato.
Art. 12° - I balconi attualmente esistenti non costrutti secondo le norme anzi cennate, dovranno essere tolti e riformati nella conformità prescritta, nel termine di anni tre a partire dalla pubblicazione del presente Regolamento.

D - Dei Camini fumaiuoli
Art. 13° - E' vietato di dare sfogo al fumo dei focolari inferiormente ai tetti degli edifizi e di collocare tubi conduttori dal medesimo lungo le pareti prospicienti verso la via o piazza. I tubi presentemente collocati in tale conformità dovranno essere tolti nel termine di un anno dalla data della pubblicazione del presente e potranno essere tollerati soltanto se la loro
remozione fosse giudicata di grave inconveniente, o per la casa dove trovansi situati o per quella di proprietà dei circostanti.
Art. 14° - Le bocche dei fumaiuoli dovranno costruirsi d'ora innanzi ad una distanza non minore di metri 3 dalle finestre attigue e saranno destinate ad esalare fumo di carbon fossile o di torba. I fumaiuoli dovranno superare in altezza almeno metri 1,50 il tetto più elevato degli edifizi circostanti nel raggio di metri 20.
Art. 15° - I fumaiuoli che debbono elevarsi con tubi di forma leggiera e che sono terminati con girandole di latta dovranno essere assicurati con spranghe di ferro.
Art. 16° - Non potranno stabilirsi focolari, se non sopra muratura o altro materiale incombustibile, ed in modo che tra le tavole del soffitto sottostante ed il piano del focolare siavi uno strato di muratura, o di altro materiale incombustibile non minore di centimetri 20.
 

E - Delle grondaie e dei pavimenti delle vie
Art. 17° - Sarà obbligo di ciascun proprietario, di munire di grondaie nel termine di anni tre dalla pubblicazione del presente, la parte delle case prospicienti verso le vie o piazze con tubi orizzontali per lo scolo delle acque. Tali tubi sino all'altezza di metri 3 dal suolo, dovranno essere incassati nel muro.
Art. 18° - I selciati in ciottoli nelle vie dovranno costruirsi a spese dei proprietari delle case per la larghezza di un metro e mezzo da ciascuna parte della strada per ogni maggior larghezza la spesa sarà a carico del Municipio, nessuno potrà fare riparazione o variazione alla forma o livello de' selciati, senza speciale permesso del Sindaco. Trattandosi della nuova costruzione di un selciato e del cambiamento di forma o .livello del medesimo, le spese delle riparazioni occorrenti per tal costruzione alle case, agli adattamenti di porte ed accessi ai cortili saranno a carico del Municipio.
Art. 19° - E' vietato il collocamento di paracarri sul suolo pubblico, a difesa degli edifizi senza il permesso del Sindaco, il quale potrà in qualche caso speciale concederlo previo il parere della Commissione edilizia quando non possono riuscire d'incomodo al pubblico passaggio o ai deformità nell'aspetto.
I paracarri presentemente esistenti che fossero riconosciuti incomodi o deformi dovranno dietro ordine del Sindaco venir tolti nel termine di mesi 3 a partire dalla pubblicazione del presente.

F - Delle latrine, cessi ed orinatoi
Art. 20°- E' vietato d'ora innanzi la costruzione di latrine e di cessi estraneamente ai muri verso le vie o piazze. Quelle esistenti dovranno rimurarsi, nel caso di restauro ed abbattimento del fabbricato, ovvero che circostanze speciali ne fosse impossibile il collocamento nell'interno dell'edifizio. In tal caso sarà tollerata la continuazione, a condizione però, che siano date alla latrina ed ai cessi quelle forme dovute prescritte dalla Giunta sull'avviso della Commissione edilizia.
Art. 21° - La disposizione stabilita all'art. 14 pei fumaiuoli è pure prescritta per gli spiragli o tubi di ventilazione dei cessi.
Art. 22° - Gli orinatoi dovranno scaricarsi mediante condotto nel canale sotterraneo della strada ove esiste, ovvero dovranno essere forniti di un pozzetto di profondità non minore di un metro e mezzo.
Art. 23° - In tutte le case dove viene esercito uno albergo, e vendita di vino, e liquori, il proprietario dovrà a proprie spese collocare uno, o più orinatoi, secondo il bisogno del sito che venga dal Sindaco designato, sarà lecito al Municipio di far collocare a sue spese negli edifizi pubblici o privati ed in quelle località che vedrà più adatto quel numero di orinatoi che ravviserà conveniente.

G- Demolizioni, restauro e costruzioni di fabbricati
Art. 24°- Prima di por mano ai lavori di demolizione, restauro o costruzione di edifizi dovranno essere stabiliti verso la pubblica via o piazza, convenienti steccati di sicurezza,
muniti di lumi agli angoli durante la notte, secondo le norme che saranno indicate dal  Sindaco nell'interesse della sicurezza pubblica, dell'igiene e della libera circolazione nelle vie. Le stesse cautele dovrano usarsi negli scavi di terra.
Art. 25° - In tutte le costruzioni e restauri di case, per cui occorre formare ponti, dovranno essere questi costrutti con le dovute solidità, e fatti con tavole unite in modo da non lasciare passare fra di esse frantumi di materiali, e non si potrà sopra di essi cumulare una quantità di materiali eccedenti la capacità e forza del ponte.
Art. 26° - I materiali inutili, provenienti dalle demolizioni o scavi di terra dovranno essere trasportati ed adattati nei siti di scarico che annualmente verranno designati dal Municipio ed indicati con appositi segnali.

H - Applicazione delle Pene
Art. 27°- I contavventori al presente Regolamento, andranno soggetti alle pene indicate nell'art. 146 della legge 20 Marzo 1865 (a); secondo il vigente codice penale, e si osserveranno per l'accertamento e la punizione delle contavvenzioni le norme stabilite dall'art. 147 e seguenti legge medesima.
Art. 28° - le opere per l'eseguimento delle quali è nel presente Regolamento prefisso un termine perentorio dovranno prima della scadenza del termine fissato essere ultimate, in caso contrario il Sindaco potrà farle eseguire d'ufficio, sentiti gl'interessati, a loro spese.
Art. 29° - Egualmente le opere eseguite in contravvenzione al presente Regolamento saranno, ove d'uopo sentito il contravventore, fatte demolire a di lui spese.
Art. 29°a) - Non potrà eseguirsi alcun lavoro agli edifizi aventi pregio artistico o storico senza darne previo avviso al Sindaco, presentandogli ove occorra il progetto. Il Sindaco udito il parere della Commissione edilizia, in mancanza di questa della Giunta Municipale, può impedire la esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico ed alle regole d'arte.
Art. 29°b) - Nel restaurare o nel demolire. un edifizio qualsiasi si venisse a scovrire qualche avanzo di pregio artistico, il Sindaco ordinerà i provvedimenti. consentiti dalle norme vigenti per la conservazione dei monumenti.
Art. 29°c) - Sono considerati edifizi meritevoli di esser tutelati per speciali riguardi artistici e storici, quelli riconosciuti come tali dalle Autorità competenti. Di questi edifici verrà formato e pubblicato elenco nel Municipio.

I - Disposizioni finali
Art. 30° - Il presente Regolamento andrà in vigore appena trascorsi otto giorni dalla pubblicazione che ne sarà fatta dopo eseguita la superiore approvazione.
Art. 31° - Ogni antecedente disposizione locale in materia di edilità rimane abrogata, e così ogni consuetudine contraria al presente Regolamento".


Fatto, letto ed approvato oggi li 11 agosto 1870.

Il Sindaco
M. PRASSEDE


Il Consigliere Anziano                Il Segretario
VINCENZO PENNA              GIOVANNI MACCAFANI

Si certifica dal qui sottoscritto Segretario che copia del presente Regolamento sia stato affisso e pubblicato all'albo pretorio del Comune il giorno 14 dell'andante mese di Agosto, primo giorno festivo successivo alla sua data e che non vi sia stato richiamo alcuno, giusta il referto del Messo Giurato Domenico BALLA.


Pereto, 23 agosto 1870.
Il Segretario
GIOVANNI MACCAFANI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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