|
Home Su

| |
"A - Disposizioni preliminari
Art. 1° - Dentro un mese dall'approvazione del presente Regolamento, il
Consiglio Comunale nominerà una Commissione edilizia composta di cinque membri,
tra quali dovrà esservi indispensabilmente un architetto.
Tale Commissione avrà solo voto consultivo, e farà in ogni anno all'epoca della
prima sessione ordinarla un rapporto al Consiglio Comunale circa le opere di
pubblica utilità, e di abbellimento, di cui specialmente fosse sentito il
bisogno.
Art.2° - Ogni anno la Commissione affiderà a due suoi membri la special cura di
vegliare in concorso dello Architetto, e che le opere siano state denunziate in
costruzione regolarmente, e che nella loro esecuzione non vengano impiegati
materiali cattivi, e difettosi, dai quali derivare possa pericolo per la
pubblica sicurezza.
A questo effetto non si potrà ai medesimi denegare l'ingresso nelle località ove
si eseguiscono le opere di costruzione e sarà cura del Sindaco di pubblicare in
ogni anno il nome di membri delegati.
Art. 3° - Fino a quando il Comune di Pereto non avrà una popolazione riunita di
3000 abitanti almeno, la Commissione edilizia non curerà di proporre i piani
regolatori dello ingrandimento e di livellazione o di nuovi allineamenti delle
vie, piazze e passeggi pubblici ma sarà a ciò tenuta appena la popolazione
riunita del Comune avrà raggiunta la cifra suddetta.
Art. 4° - Le prescrizioni del presente Regolamento s'intendono circoscritte per
ora nel perimetro dell'abitato che fronteggia le strade nazionali.
B - Delle nuove costruzioni e restauro di fabbricati
Art.5° - Chiunque intenda intraprendere la costruzione o la demolizione,
restauro, abbellimento o, riforma di tutto o parte degli edifizi, siano pubblici
che privati prospicienti verso la via o piazza; dovrà fare anticipatamente la
denunzia al Sindaco delle opere che intenda eseguire, l'obbligo della denunzia
di cui nel presente articolo, incombe pure a chi desidera collocare iscrizione o
insegna per indicazione de' negozi, caffè, alberghi e simili nel fine di
giudicarne la convenienza, tanto per la leggenda e figura, quanto pel modo di
assicurazione nella parte esteriore dei fabbricati.
Art. 6° - Sarà cura della Commissione edilizia allorchè le verranno riferite le
sopradette denunzie di verificare:
- Se i lavori proposti vengano ad occupare parte del sito pubblico;
- Quale sarà l'effetto dei lavori, rispetto alla regolarità e nettezza delle
vie, alla comodità del transito in essa, alla pubblica sicurezza ed igiene.
- Se il numero e l'ampiezza delle finestre e dei cortili, trattandosi di
nuove costruzioni siano tali da assicurare una luce, e ventilazione, se vi
siano le necessarie latrine con i loro condotti scaricatoi e cessi
convenientemente situati;
- Se i fabbricati da costruirsi, e le verificazioni proposte a quelle
esistenti pel loro confronto con gli edifizi circostanti siano per apportare
deformità artistica, di tutto ciò la commissione farà risultare in una
ragionata deliberazione, nella quale pure proporrà le condizioni cui si debba
assoggettare l'esecuzione dei lavori.
Art. 7° - In caso di importanti restauri ai fabbricati esistenti, i muri
aventi prospetto verso le pubbliche vie o piazze dovranno venire intonacati a
bianco o a colore, sono eccettuati da questa disposizione gli edifizi costrutti
in pietra da taglio o mattoni a parametro.
Art.8° - La Giunta Municipale potrà sulla proposta della Commissione edilizia
ordinare il rinnovamento dell'intonaco di quelle case prospicienti sulle vie
sopraddette e che per la loro seccardezza fossero causa di deformità.
In tale caso sarà fissato un termine per l'osservanza delle disposizioni non
minore però di mesi. 6.
Art. 9° - Le facciate dei fabbricati nelle nuove costruzioni dovranno essere
intonacate a bianco o a colore e fregiate di cornici di finimento.
C - Dei Balconi
Art. 10° - E' proibita la formazione dei balconi in legno a muratura nella
facciata esterna della casa.
La loro soglia dovrà essere in pietra col prospetto di ferro, di ghisa o di
pietra o di segno o trafori .
Art. 11° - Le sporte dei balconi e la loro altezza dal suolo dovranno essere
conformi a quanto sarà determinato secondo le condizioni speciali della località
dalla Giunta Municipale sul parere della Commissione edilizia onde non rechino
impedimento al pubblico passaggio o deformità nell'aspetto del fabbricato.
Art. 12° - I balconi attualmente esistenti non costrutti secondo le norme anzi
cennate, dovranno essere tolti e riformati nella conformità prescritta, nel
termine di anni tre a partire dalla pubblicazione del presente Regolamento.
D - Dei Camini fumaiuoli
Art. 13° - E' vietato di dare sfogo al fumo dei focolari inferiormente ai
tetti degli edifizi e di collocare tubi conduttori dal medesimo lungo le pareti
prospicienti verso la via o piazza. I tubi presentemente collocati in tale
conformità dovranno essere tolti nel termine di un anno dalla data della
pubblicazione del presente e potranno essere tollerati soltanto se la loro
remozione fosse giudicata di grave inconveniente, o per la casa dove trovansi
situati o per quella di proprietà dei circostanti.
Art. 14° - Le bocche dei fumaiuoli dovranno costruirsi d'ora innanzi ad una
distanza non minore di metri 3 dalle finestre attigue e saranno destinate ad
esalare fumo di carbon fossile o di torba. I fumaiuoli dovranno superare in
altezza almeno metri 1,50 il tetto più elevato degli edifizi circostanti nel
raggio di metri 20.
Art. 15° - I fumaiuoli che debbono elevarsi con tubi di forma leggiera e che
sono terminati con girandole di latta dovranno essere assicurati con spranghe di
ferro.
Art. 16° - Non potranno stabilirsi focolari, se non sopra muratura o altro
materiale incombustibile, ed in modo che tra le tavole del soffitto sottostante
ed il piano del focolare siavi uno strato di muratura, o di altro materiale
incombustibile non minore di centimetri 20.
E - Delle grondaie e dei pavimenti delle vie
Art. 17° - Sarà obbligo di ciascun proprietario, di munire di grondaie nel
termine di anni tre dalla pubblicazione del presente, la parte delle case
prospicienti verso le vie o piazze con tubi orizzontali per lo scolo delle
acque. Tali tubi sino all'altezza di metri 3 dal suolo, dovranno essere
incassati nel muro.
Art. 18° - I selciati in ciottoli nelle vie dovranno costruirsi a spese dei
proprietari delle case per la larghezza di un metro e mezzo da ciascuna parte
della strada per ogni maggior larghezza la spesa sarà a carico del Municipio,
nessuno potrà fare riparazione o variazione alla forma o livello de' selciati,
senza speciale permesso del Sindaco. Trattandosi della nuova costruzione di un
selciato e del cambiamento di forma o .livello del medesimo, le spese delle
riparazioni occorrenti per tal costruzione alle case, agli adattamenti di porte
ed accessi ai cortili saranno a carico del Municipio.
Art. 19° - E' vietato il collocamento di paracarri sul suolo pubblico, a difesa
degli edifizi senza il permesso del Sindaco, il quale potrà in qualche caso
speciale concederlo previo il parere della Commissione edilizia quando non
possono riuscire d'incomodo al pubblico passaggio o ai deformità nell'aspetto.
I paracarri presentemente esistenti che fossero riconosciuti incomodi o deformi
dovranno dietro ordine del Sindaco venir tolti nel termine di mesi 3 a partire
dalla pubblicazione del presente.
F - Delle latrine, cessi ed orinatoi
Art. 20°- E' vietato d'ora innanzi la costruzione di latrine e di cessi
estraneamente ai muri verso le vie o piazze. Quelle esistenti dovranno
rimurarsi, nel caso di restauro ed abbattimento del fabbricato, ovvero che
circostanze speciali ne fosse impossibile il collocamento nell'interno dell'edifizio.
In tal caso sarà tollerata la continuazione, a condizione però, che siano date
alla latrina ed ai cessi quelle forme dovute prescritte dalla Giunta sull'avviso
della Commissione edilizia.
Art. 21° - La disposizione stabilita all'art. 14 pei fumaiuoli è pure prescritta
per gli spiragli o tubi di ventilazione dei cessi.
Art. 22° - Gli orinatoi dovranno scaricarsi mediante condotto nel canale
sotterraneo della strada ove esiste, ovvero dovranno essere forniti di un
pozzetto di profondità non minore di un metro e mezzo.
Art. 23° - In tutte le case dove viene esercito uno albergo, e vendita di vino,
e liquori, il proprietario dovrà a proprie spese collocare uno, o più orinatoi,
secondo il bisogno del sito che venga dal Sindaco designato, sarà lecito al
Municipio di far collocare a sue spese negli edifizi pubblici o privati ed in
quelle località che vedrà più adatto quel numero di orinatoi che ravviserà
conveniente.
G- Demolizioni, restauro e costruzioni di fabbricati
Art. 24°- Prima di por mano ai lavori di demolizione, restauro o costruzione
di edifizi dovranno essere stabiliti verso la pubblica via o piazza, convenienti
steccati di sicurezza,
muniti di lumi agli angoli durante la notte, secondo le norme che saranno
indicate dal Sindaco nell'interesse della sicurezza pubblica, dell'igiene
e della libera circolazione nelle vie. Le stesse cautele dovrano usarsi negli
scavi di terra.
Art. 25° - In tutte le costruzioni e restauri di case, per cui occorre formare
ponti, dovranno essere questi costrutti con le dovute solidità, e fatti con
tavole unite in modo da non lasciare passare fra di esse frantumi di materiali,
e non si potrà sopra di essi cumulare una quantità di materiali eccedenti la
capacità e forza del ponte.
Art. 26° - I materiali inutili, provenienti dalle demolizioni o scavi di terra
dovranno essere trasportati ed adattati nei siti di scarico che annualmente
verranno designati dal Municipio ed indicati con appositi segnali.
H - Applicazione delle Pene
Art. 27°- I contavventori al presente Regolamento, andranno soggetti alle
pene indicate nell'art. 146 della legge 20 Marzo 1865 (a); secondo il vigente
codice penale, e si osserveranno per l'accertamento e la punizione delle
contavvenzioni le norme stabilite dall'art. 147 e seguenti legge medesima.
Art. 28° - le opere per l'eseguimento delle quali è nel presente Regolamento
prefisso un termine perentorio dovranno prima della scadenza del termine fissato
essere ultimate, in caso contrario il Sindaco potrà farle eseguire d'ufficio,
sentiti gl'interessati, a loro spese.
Art. 29° - Egualmente le opere eseguite in contravvenzione al presente
Regolamento saranno, ove d'uopo sentito il contravventore, fatte demolire a di
lui spese.
Art. 29°a) - Non potrà eseguirsi alcun lavoro agli edifizi aventi pregio
artistico o storico senza darne previo avviso al Sindaco, presentandogli ove
occorra il progetto. Il Sindaco udito il parere della Commissione edilizia, in
mancanza di questa della Giunta Municipale, può impedire la esecuzione di quelle
opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico ed alle regole
d'arte.
Art. 29°b) - Nel restaurare o nel demolire. un edifizio qualsiasi si venisse a
scovrire qualche avanzo di pregio artistico, il Sindaco ordinerà i
provvedimenti. consentiti dalle norme vigenti per la conservazione dei
monumenti.
Art. 29°c) - Sono considerati edifizi meritevoli di esser tutelati per speciali
riguardi artistici e storici, quelli riconosciuti come tali dalle Autorità
competenti. Di questi edifici verrà formato e pubblicato elenco nel Municipio.
I - Disposizioni finali
Art. 30° - Il presente Regolamento andrà in vigore appena trascorsi otto
giorni dalla pubblicazione che ne sarà fatta dopo eseguita la superiore
approvazione.
Art. 31° - Ogni antecedente disposizione locale in materia di edilità rimane
abrogata, e così ogni consuetudine contraria al presente Regolamento".
Fatto, letto ed approvato oggi li 11 agosto 1870.
Il Sindaco
M. PRASSEDE
Il Consigliere Anziano
Il Segretario
VINCENZO PENNA
GIOVANNI MACCAFANI
Si certifica dal qui sottoscritto Segretario che copia del presente
Regolamento sia stato affisso e pubblicato all'albo pretorio del Comune il
giorno 14 dell'andante mese di Agosto, primo giorno festivo successivo alla sua
data e che non vi sia stato richiamo alcuno, giusta il referto del Messo Giurato
Domenico BALLA.
Pereto, 23 agosto 1870.
Il Segretario
GIOVANNI MACCAFANI
|