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Bolla di Pasquale II [Bullarum Romanorum, II, pp. 151-152] Testo in latino Pascalis Episcopus Servus
Servorum Dei. Dilecto filio Berardo Marsicanae Ecclesiae Episcopo ejusque
succerobis canonicae substituendis in perpetuum. Sicut injusta petentibus nullus
est tribuendus effectus, sic legitime desiderandium non est differenda petitio.
Tuis igitur, frater in Christo charissime, precibus annuentes, ad perpetuam
Sancta Matris Ecclesia pacem, et stabilitatem praesentis decreti stabilitate
sancimus, ut universus parochiae fines, sicur a tuis antecessoribus usque hodie
possessae sunt, ita emninò, iam tibi, quam successoribus in perpetuum
conserventur, qui videlicet finis a Tutti Ferraria decurrunt in Caput Corrit,
inde per viam de Merso in Postellam de valle Putrida, per terra de Feresca per
Argatonem, per terra de Camno, per terram Formellae, inde ad Molinum veterem,
inde ad Furcam Aurae per terram de Vivo, per terram de Troja, inde ad Pasculum
Canalis, inde ad Pennam Imperatoris per terram de Cervara, inde ad Sancti
Britium per Furcam de Auricula, inde de Arcum de Sancti Georgii, per flumen
Risanae, per Turres de Ofrano, per Scalellas, per Tufum fluvii remandi, per
Trepontum inde ad Vulpem mortuam per Buccam de Teba, per Campum de Pezza, per
Rivum Gambararum, per terram de Candidam, per Venetrinum, et redeunt ad Furcam
Ferrati: intra quos fines quaecumque oppida, quaecumq; Villae, quacumque plebes,
quacumque Ecclesiae sitae sunt, aut in posterum fuerint sub tua, et tuorum
Catholicorum successorum Episcopali providentia, et dispositione permaneant, et
ex eis omnibus Episcopalia vobis jura solvant, tam in clericorum ordinationibus,
et Ecclesiae consecrationibus, quam in redditu decimarum et oblationum, sive in
correctionibus delinquentium Sanè illam Monachorum pravam presumptionem, qua
partim Episcoporum absentia, partim eorum pervicacia in Marsorum finibus
omnimodo inhibemus, ut nec baptismata ulterius in Monasteriis faciant, nec ad
infirmorum unctiones claustris progredi audeant, nec ad poenitentiam injungendam
populares personas admittant, nec ab Episcopo excommunicatos ad communionem, nec
interdictos ad officia sacra suscipiant. Porrò Ecclesima B. Savine Martyris
Matricem semper haberi, sicut hactenus habita est, et illic Episcopalem sedem
permanere decernimus, et in eius possessione, ac jurisdictione Ecclesia cum
praediis suis, quae praeteritis temporibus possissa sunt, etiam in futurum
perpetuis temporibus quietè liberè integrèque serventur, idest
Traduzione in italiano [Trad. Giuseppe Grossi]
“PASQUALE Vescovo, Servo dei Servi di Dio, al diletto figlio Berardo, Vescovo della Chiesa marsicana, e ai suoi successori da eleggere canonicamente, per sempre. Come a coloro che pretendono cosa ingiusta nessuna soddisfazione è da dare, così non si devono eludere le richieste di quanti aspirano a disposizioni legittime. Aderendo, perciò, alle tue richieste, o carissimo fratello in Cristo, per la pace perpetua e la stabilità di Santa Romana Chiesa, con la fermezza del presente decreto, stabiliamo che tutti quanti i territori della tua Diocesi siano stabilmente conservati a te e ai tuoi successori, così come dai tuoi predecessori, fino ad oggi, sono stati posseduti. Tali territori, com'è noto, da Forca Ferrato scendono all'estremità di Carrito; di li, per la via di Merso, alla Portella di Valle Putrida, attraverso la terra di Feresca, l'Argatone, la Serra di Scanno, la Serra di Formella; di lì al Mulino Vecchio; di lì a Forca d'Acero, attraverso la Serra di Vivo e la Serra di Troia; di lì a Pescocanale, di li alla Pietra dell'Imperatore, attraverso la Serra di Cervara; di lì a S. Brizio, attraverso la Forca di Oricola; di lì all' Arco di S. Giorgio attraverso il fiume Sisara, le torri di Ofrano, attraverso le Scalelle, Tufo, il fiume Remando, Treponto; di lì alla Volpe Morta, per la Bocca di Teve, per il Campo di Pezza, per il Rio Gamberale, per la Serra di Candida, per Ventrino, e ritornano a Forca Ferrato. Tutti i castelli, tutti i villaggi, tutte le genti e tutte le chiese, che sono entro questi territori, o vi saranno in appresso, rimangano sotto la giurisdizione episcopale tua e dei tuoi successori legittimi, e da tutti vengano rispettate le prerogative episcopali, tanto nelle ordinazioni dei Chierici e nelle consacrazioni di chiese, quanto nella riscossione delle decime e delle offerte, o anche nella correzione dei delinquenti. Riproviamo, nel modo più assoluto, quella rea presunzione dei Monaci, che, in parte per l'assenteismo dei Vescovi, in parte per la loro pervicacia, è invalsa nei territori dei Marsi. Sia loro impedito, per l'avvenire, di impartire il Battesimo nei monasteri; non osino procedere, nei loro chiostri, alle unzioni degli infermi; non ammettano alla Confessione individui volgari, né, alla Comunione, gli scomunicati dal Vescovo; non assumano, infine, per le Sacre Funzioni, i colpiti da interdizione. Oltre a ciò, abbiamo decretato che la chiesa di S. Sabina Martire sia ritenuta, come fino ad ora è stata, la chiesa Matrice e anche la Sede episcopale sia presso essa ubicata. In possesso e sotto la giurisdizione di questa chiesa siano conservati anche, per il futuro, per sempre e pacificamente, liberamente ed integralmente, i territori che, nei tempi passati, furono di sua spettanza: vale a dire quelli di S. Paolo presso Pescasseroli, di S. Maria di Campomizzo, di S. Nicola presso la Fonte della Regina, Di S. Quintino in Vico, Di S. Martino in Agne, Di S. Martino in Bettorita, Di S. Arcangelo sopra Mesula, di S. Maria in Ortucchio, di S. Marco e S. Pietro in Venere, di S. Felice in Vado Albonis, di S. Angelo in Parasano, di S. Quirico in [Melogne], di S. Rufino in Ferrati, di S. Valentino e di S. Pietro in Apinianici, di S. Marco in Geno, S. Lorenzo in Atrano, S. Calistrato e S. Cipriano nella Civita (Marsicana), di S. Martino in Filimino, di S. Pietro in Cervarano, di S. Giovanni in Pentoma, di S. Marcello e S. Angelo in Arco, di S. Maria in Palude, di S. Anatolia di Leone, di S. Felicita di Cerfennia, di S. Lorenzo in Pretorio, di S. Feliciano in Villa Magna, di S. Maria in Avenoso, di S. Vito in Ozano, S. Cristofaro in Subezzano, S. Giorgio in Pe(n)sula, di S. Giovanni presso Capo d'Acqua con tutti i suoi privilegi, di S. Potito presso il Castello, di S. Felice in Porciano, di S. Lorenzo in Cuna, di S. Cesidio con tutti i suoi privilegi, di S. Vincenzo in Forma con i suoi privilegi, di S. Andrea di Avezzano, di S. Maria in Vico, di S. Pietro di Capistrello, di S. Pietro e S. Maria in Albe, di S. Marco in Magliano, di S. Martino in Valle con i suoi privilegi, di S. Giovanni in Marano, di S. Felice in Monticello, di S. Maria in Eloreto con i suoi privilegi, di S. Nicola in (N)erfe, di S. Maria in Forca, di S. Erasmo con i suoi privilegi, di S. Andrea in Cesellato, di S. Massimo in Cerro, di S. Vittoria in Celle, di S. Maria in Carsoli con i suoi privilegi. Oltre a ciò, stabiliamo che tutti i possedimenti e tutti i campi che si riconoscono appartenere legittimamente a detta Chiesa, o che, con l'aiuto del Signore, si potranno ottenere in qualsiasi altro modo o per contratto, rimangano stabili ed intatti per te e per i tuoi successori. A nessuno, dunque, assolutamente, sia lecito turbare la tua Chiesa o sottrarle dei possedimenti, o tenerli, una volta sottratti, o adibirli ad usi diversi dai propri, se dati in affitto; ridurli o svilirli con arbitrarie modifiche; ma tutti siano conservati intatti, per poter giovare tanto agli usi tuoi, quanto a quelli dei Chierici e dei Poveri. Perciò, se in avvenire qualche Arcivescovo o Vescovo investito di poteri più alti, o Re, Principe, Duca, Visconte, Giudice, Castaldo, o qualsivoglia persona ecclesiastica o laica, pur al corrente di questa nostra Costituzione, tenterà temerariamente di contrastarla, se non avrà soddisfatto al secondo o terzo richiamo e non avrà adeguatamente risarcito l'affronto, sia privato della dignità del potere e della carica e sappia di essere colpevole, per Divino Giudizio, dell'iniquità commessa, e sia escluso dai Sacramenti e, nel Giudizio Finale, soggiaccia a duro spasimo. Con tutti quelli, invece, che rispetteranno i diritti propri della Chiesa, sia pace di Nostro Signore Gesù cristo in ogni tempo, e qui ricevano il frutto della buona azione e attendano i premi dell'Eterno Padre presso il Supremo Giudice. Così sia, cosi sia. Scritto per mano di Gervasio, Scrittore Regionario e Notaio del Sacro Palazzo. lo Pasquale, Vescovo della Chiesa Cattolica sottoscrissi. Io Riccardo, Vescovo di Albano sottoscrissi. Io F. Leone, Vescovo di Ostia sottoscrissi. Io Comone, Vescovo della Chiesa Prenestina sottoscrissi. Io Romano, Cardinale della Chiesa di S. Prisca sottoscrissi. Io Benedetto, Cardinale di S. Eudosso sottoscrissi. Io Cardinale Raniero dei Santi Marcellino e Pietro sottoscrissi. Io Corrado, Cardinale di S. Pudenziana, sottoscrissi. Dato in Laterano, per mano di Giovanni, Cardinale Bibliotecario di Santa Romana Chiesa, il 25 febbraio, VII Indizione, nell'anno 1115 dall'Incarnazione del Signore, nel XV anno del Pontificato del Signor Papa Pasquale II”. |
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