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"Premendo sommamente a Sua Eccellenza, che nelle terre e castelli spettanti
all'Eccellenza Sua si viva con ogni quiete, e pace de suoi vassalli, e senza
scandali, ed altri inconvenienti, ha stimato rimedio opportuno la rinnovazione
del presente Bando Generale, inherendo però sempre alla pubblicazione del
medesimo altre volte fatta, quale pubblicato che sarà, ordina, e vuole che
puntualmente si osservi in ciascuna delle terre delli suoi Stati sotto le pene
in esso contenute, riservato sempre a Sua Eccellenza l'arbitrio di moderarle, ed
accrescerle secondo la qualità de casi, e delle circostanze de' luoghi, tempi, e
persone, e vuole, che contro trasgressori si possa procedere anche per
Inquisizione, e perciò doverà ciascuno star avvertito nell'osservanza, di quanto
viene disposto in detto Bando per non incorrere nelle pene in esso contenute, nè
li verrà ammessa scusa, o eccezione alcuna per sottrarli da quelle per essere il
tutto indirizzato al Beneficio, e quiete pubblica.
Bestemmia -
Primieramente si ricorda a tutti l'astenersi da ogni sorte di bestemmia, e di
parlare con il dovuto rispetto di Dio, e della SS. Vergine Maria, e de' suoi
Santi, e si ricorda anco l'osservanza delle feste commandate dalla Santa Madre
Chiesa per non incorrere nelle pene imposte sopra a tali eccessi, à' quali si
procederà contro Trasgressori in quello potrà competere alli suoi Tribunali e
Giudici.
Giuocare avanti le chiese -
1 Si proibisce ad ogni persona di giuocare avanti le Chiese à giuochi di
strepito, mentre si celebrano le Messe, ed altri Divini Offici sotto pena di dui
scudi per ciascheduna volta.
Usar violenza, ed entrar in casa di donne per forza -
2 E per raffrenare la temerità ed insolenza del giovani, o altri, proibisce
Sua Eccellenza usar violenza a Donne, o tentare di entrare in casa loro per
forza, sotto pena, se la Donna sarà onesta, e di buona fama, della Galera per
sette anni, e se con detta violenza la conoscerà carnalmente, della Vita: ma se
la Donna sarà di vita licenziosa, o disonesta, chi farà violenza o tenterà di
entrare in casa per forza, caschi in pena per l'esilio per dieci anni, della
Galera ad arbitrio di Sua Eccellenza.
Bacio di donna onesta -
3 Chi tenterà di baciare violentemente alcuna Donna onesta, ancorche non
giunga effettivamente al bacio, ma solamente all'abbracciamento, o altro simile
prossimo al bacio, cascherà nella pena della Galera perpetua e nella
confiscazione del Beni.
E quando ciò facci per fine di impedire o di contrarre Matrimonio, incorrerà
anco la pena della Vita ad arbitrio di Sua Eccellenza, dichiarandosi che la
minor'età non suffragarà per evitare le pene sopraddette respettivamente, se dal
Processo non resulta, che l'Inquisito sia minore di anni diciotto nel primo
caso, e di anni venti nel secondo.
Giuoco, Baratterie, Biscazze -
4 Nessuno giuochi a giuochi proibiti e tenga alcuna sorte di Baratteria,
giuochi, e biscazze pubbliche, e secrete in qualsivoglia luogo, ne giuochi a
carte nelle Osterie, Piazze, e strade pubbliche, sotto pena di tre tratti di
corda per ciascuno, e della perdita de' denari, e robbe, che si trovassero nel
giuoco.
Testimonianza falsa -
5 In oltre perchè deve essere, punito severissimamente il delitto del
Pergiuro per offesa, che si fà a Dio, e per il pregiudizio che si fà al
prossimo, non essendo cosa al Mondo più necessaria tra gli uomini, che la buona
fede, statuisce Sua Eccellenza, che qualunque persona di qualsivoglia stato,
sesso, o condizione, che averà come testimonio in qualsivoglia Giudizio Civile
giurato il falso dolosamente in pregiudizio del terzo, incorra in pena di cento
scudi, e della frusta, ed anco maggiore da estendersi fino alla Galera ad
arbitrio del Giudice, secondo la qualità delle cause, e delle persone, ed in
ogni caso sia tenuto all'ammenda del danno del terzo e se averà deposto o
'giurato il falso in Causa Criminale a difesa, sarà punito, secondo la pena
impostagli dalle leggi comuni, e più ad arbitrio del Giudice; e se qualcuno
deporrà il falso in Causa Criminale ad offesa cada nell'istessa pena, che doverà
cadere l'Accusato, o Inquisito, se la cosa attestata fosse vera, ancorche della
falsità non sia seguito effetto alcuno, e nelle medesime pene cada in ogni caso
il subordinatore, e mediatore, e questo s'intenda per la prima volta; ma se
alcuno commette di più di una volta questo delitto in Causa Civile, o Criminale,
tanto a difesa, quanto ad offesa, ancorche nella prima non fosse stato
condannato, incorra in pena della Galera per dieci anni, da estendersi anco in
perpetuo, e della Vita, seconda la qualità del fatto, e delle persone, ad
arbitrio di Sua Eccellenza.
Non intendendo però di derogare alli casi, nel quali di ragione comune si
dovesse alli falsari imponere maggior pena respettivamente.
Usure -
6 In oltre comanda che niuna persona, sotto alcun quesito o paliamiento,
facci alcun contratto usurario con alcuna persona, sotto pena della perdita
delle cose, che si conteneranno in detti contratti, e del doppio, purchè in
nessun caso la pena sia minore di cento scudi, d'applicarsi un quarto
all'Accusatore, un'altro quarto all'Essecutore, e la metà alla Camera Baronale,
e di perpetua nota, ed infamia, ed anca corporali, secondo la qualità dei casi;
nelle quali pene s'intendino anco incorsi quelli, che saranno stati mezzani, e
Consultori, e li Notari, che scientificamente si rogassero di contratti di
questa sorte.
Pesi, e misure -
7 E similmente ordina; e comanda, che tutti li Mercanti, Artisti, Bottegari,
Venderoli, Pizzicaroli, Tavernari, Osti, Fornari, Macellari, e Pescivendoli, o
di qualsivoglia altro esercizio, o traffico debbano vendere, e dare il giusto
tanto con peso, e misura,
quanto con altri istromenti atti a vendete, e spacciare le mercanzie, e robbe
loro ciascuno, con quel prezzo e con quell'ordini, che li Capitoli, Statuti,
Riforme, o altra provisione sopra di ciò tanto fatte, quanto da farsi dispongono
sotto pena di scudi dieci, e perdita delle robbe, di tre tratti di corda in
pubblico per ciascuno, e ciascuna volta che si contravviene.
Fornari -
8 Volendo che li Fornari, Venditori di pane, che studiosamente non faranno
il pane di buona pasta e ben cotto, come si conviene, cadino in pena di tre
tratti di corda, e di scudi 10 per volta d'applicarsi a Luoghi Pii per la metà,
e l'altra all'Accusatore, ed Esecutore.
Portar armi di genere -
9 Parimente vuole, ordina, e commanda, che nessuna persona doppo la
pubblicazione del presente Bando, porti ne facci portare senza autorità
legittima alcuna sorte d'armi offensive, e difensive sotto pena della perdita di
quelle, e di tre tratti di corda da darseli in pubblico, e di scudi 25 se sarà
di giorno, e del doppio se sarà di notte, e sotto nome d'armi offensive
s'intendano comprese Piombarole, Mazze, Sacchetti, e di notte li bastoni, li
sassi, e la pena dell'Armi imposta anche nelli seguenti due Capitoli, non si
averà mai a confondere con le pene del delitto, che con quelle che si
commettesse.
Sarà ben leciti agl'Artegiani senza incorso di alcuna pena, portare li Coltelli,
ed altri istromenti, che veramente servono per le loro Arti, quando vanno per
uso delle medesime Arti, ed ognuno potrà portare Coltelli spuntati minori di un
palmo con il manico.
Archibugetti, coltelli, ed altr'armi proibite nella Bolla del P. Pio V -
10 Ricorda parimente la proibizione di portare, o tenere in casa, o altrove,
fare o accomodare archibugetti proibiti, li quali con la canna, e cassa siano
più corti di due palmi della canna dè Mercanti di Roma -sotto pena della Vita, e
confiscazione dè Beni, ed altre pene contenute nelli motu propii di Pio IV°, e
di S. Pio V°, che ordina che si proceda anco per Inquisizione, ed in ogni altro
miglior modo, e medesimamente la proibizione sotto le medesime pene di portare
Stilletti, Daghette, Coltelli stillettati, e con la punta alla Genovese, come si
dice a fronda di oliva, ed altre armi, comprese in detta Bolla di S. Pio V°,
nelle quali pene incorrerà qualsivoglia persona di qualsivoglia grado,
condizione, o dignità, benchè privilegiata, ed esente per qualsivoglia titolo di
privilegio militare.
Sparo di archibugiate contro altri -
11 Proibendo di scaricare, o tirare archibugio, o altre armi da fuoco di
qualunque sorte, o a ruota, o senza, contro alcuno sotto pena della Galera per
cinque anni, e della confiscazione de' Beni, se non ci sarà offesa alcuna,
ancorche l'armi non pigliassero fuoco, e della Galera perpetua, e confiscazione
di tutti li Beni, ed anco della Vita ad arbitrio di Sua Eccellenza, se tal'archibugiata
fosse tirata di mandato d'altri, tanto per il Mandante, quanto per il
Mandatario, ma se sarà sparata nella casa propria di colui, contro il quale è
diretta, o in Chiesa, o in altro luogo sacro, o in Palazzo del Superiore, o del
Magistrato, o innanzi à Giudici, o Magistrati, o altri Officiali, benchè
la persona, che tira l'archibugiata fosse fuori de' luoghi sopraddetti, e benchè
senza offesa incorra in pena della Vita , e confiscazione di tutti li Beni; se
poi
con l'archibugiata ci sarà l'offesa in qualsivoglia modo, e luogo, che sia
tirata, il Delinquente tanto con mandato, quanto senza, incorra sempre la pena
della Vita, e confiscazione de' Beni.
Mentite, e Parole ingiuriose -
12 Ordina ancora, e commanda Sua Eccellenza, che nessuna persona offenda, ne
incarichi alcuno con parole ingiuriose, ne mentite, sotto pena, se farà tra
Plebei,
o Contadini, di scudi dieci, ma se farà tra Cittadini, e persone graduate, di
scudi 20 ed anco corporali ad, arbitrio del Giudice: ma se un Plebeo, o
Contadino dirà simili parole contro un Cittadino, o Gentiluomo, incorra nella
pecuniaria, e di tre tratti di corda, da darseli subito in pubblico.
Percuotere senz'armi -
13 Item ordina, e commanda, che se alcuno darà, o percuoterà altri con mano
vacua, o pugno, o calcio senza sangue, incorra nella pena di scudi 25, se però
sarà tra Contadini, e Plebei, ma se tra Cittadini, nella pena di scudi 50, ed
altre, etiam corporali ad arbitrio del Giudice, e se con sangue, il doppio, e se
un Plebeo, o un Contadino percuoterà, come sopra, un Cittadino o Gentiluomo, o
con sangue, o senza, caschi in pena di scudi cento, e di tre tratti di corda in
pubblico, ed anco della Galera per cinque anni, secondo le qualità del caso, e
delle persone ad arbitrio del
Giudice.
Bastonate e percosse simili -
14 Ma se alcuno offenderà, o percuoterà altri con bastoni, canne, o simili
istromenti, se l'offesa sarà con , sangue, tra Cittadini la pena sarà di scudi
100, e di tre tratti di corda in pubblico, ma se sarà senza sangue di scudi 50,
e di tre tratti di corda, se tra
Contadini, e Plebei con sangue scudi 25, e di tre tratti di corda, se senza
sangue di tre tratti di corda, riservandosi in tutti li suddetti casi, al
Giudice facoltà d'imporre altre pene maggiori, o minori, tanto pecuniarie,
quanto corporali a suo arbitrio, da estendersi anco alla Galera inclusive
considerata la qualità del fatto, del luogo, e delle
persone come sopra.
Ferite -
15 E se persona alcuna, come sopra, darà ferite ad altre in testa, o in
faccia senza frattura di cranio, o di osso, se con sassi incorrerà in pena di
scudi 25; se con armi però non proibite, di scudi cento, ma se le ferite saranno
con frattura di cranio, o di osso, se con sassi la pena sarà di scudi 50, con
armi di scudi 200, ed in tutti i casi sopradetti, eccettuato in primo di tre
tratti di corda da darsi in pubblico; se poi la cicatrice in faccia fosse con
cicatrice apparente, e perpetua, il delinquente caschi in pena della Galera per
dieci anni, ed anco in perpetuo, ad arbitrio di Sua Eccellenza.
E chi ferirà nella persona senza debilitazione di membro, incorra la pena di
scudi 50, se con debilitazione di scudi 200, ed in tutti dui li casi, di tre
tratti di corda, ed anco della Galera, ad arbitrio di Sua Eccellenza, quali pene
pecuniarie s'intendino imposte per ciascuna ferita distintamente come di sopra,
e nelle Piazze, o altri luoghi, ovvero di notte in qualsivoglia luogo
s'intendono dupplicate.
Se poi alcuna di dette ferite seguitassero il mandato d'altri, tanto il
mandante, quanto il mandatario per la cicatrice perpetua, ed apparente in
faccia, incorrano la pena della Galera in perpetuo, e della confiscazione de
Beni, ed anco della vita, ad arbitrio di Sua Eccellenza, ed in tutti gli altri
casi anco dè Capitoli 23, e 24 il mandante, o mandatario caschino in pena della
Galera per dieci anni, e se seguitasse nelle
chiese, o luoghi Sacri, o nelli Palazzi Pubblici, o avanti Giudici, Magistrati,
o altri Officiali, in qualsivoglia de casi soprannominati, ogni Delinquente, o
con mandato, o senza incorra nella pena della vita, e confiscazione de suoi
Beni, o almeno della Galera perpetua, con la confiscazione sudetta, ad arbitrio
di Sua Eccellenza.
Insulto con armi -
16 E se alcuno, come sopra, farà ad altri insulto con armi, se tra cittadini
incorra l'insultante nella pena di scudi 50, se tra Contadini, o Plebei di scudi
25; ma se l'insulto sarà fatto da Plebei a Cittadino, o Gentiluomo, o con
qualità aggravante in casa propria dell'Insultato, o in Chiesa, luogo sacro, o
in Palazzo, o innanzi a Giudici, Magistrati, ovvero, altri Officiali, come
sopra, la pena pecuniaria s'intenda dupplicata, ed in oltre di tre tratti di
corda in pubblico, ed anco della Galera, ad arbitrio del Giudice considerata la
qualità del caso.
Corna e imbrattamenti alle case d'altri -
17 Dispone pariamente, che qualunque persona presumesse attaccare, mettere,
o porre corna, pitture, o altre cose vituperose, e brutte alla porta, o muro, o
in strada avanti della casa di alcuna persona, benchè fosse pubblica Meretrice,
o farvi imbrattamento di inchiostro, o altra sporcizia, e bruttura incorra in
pena della Galera perpetua, ed anco della Vita, secondo la qualità del fatto ad
arbitrio di Sua Eccellenza.
Pace rotta -
18 Item ordina, e vuole, che se alcuno di qualsivoglia grado romperà, o farà
rompere pace, tregua, o parola, o riconciliazione, cada in pena della morte
naturale, rovina, o demolazione della casa, e confiscazione di tutti li suoi
Beni, e se non verrà il potere della Corte, debba essere condannata in
contumacia nelle dette pene, e dipinto in luogo pubblico con l'abito suo
ordinario appiccato per un piede con la testa di sotto, con il suo nome,
cognome, e patria, con il titolo del delitto, ed in questa s'intenderà incorso
in qualsivoglia modo sia fatta, e provata la pace, o tregua, o data la parola,
ancorchè fosse per poliza privata, o senza feritura, o intervento d'alcun
Magistrato, o di altra persona pubblica, non ostante qualsivoglia statuto,
costituzione, e consuetudine in contrario, e non suffragarà la minor'età per
evitare detta pena, se non costarà dal processo, che il delinquente sia minore
di venti anni.
Rumori e tumulti in luoghi pubblici -
19 Item comanda, che alcuna persona, come di sopra, non ardisca, o presuma
in alcuna piazza, o in altro luogo pubblico frequentato della Città, e luoghi
dello Stato far tumulti, e rumori, concitar popoli a rumore, sotto pena a chi
sarà l'Autore di tre tratti di corda in pubblico, e di scudi cento, ed a quelli,
che concorreranno al rumore di scudi dieci, e di tre tratti di corda in pubblico
per ciascuno, e ciascuna volta, essendo però interessato nella rissa, o rumore,
e se nel rumore, o rissa, sarà percosso alcuno con sangue, l'Autore, o
percussore incorra, oltre le pene suddette, in pena della Galera per cinque
anni, e gli altri, che vi concorreranno anco la pena dell'esilio, per cinque
anni, dalla giurisdizione nella quale succederà il rumore, e se in detto rumore,
o rissa seguirà morte, oltre le pene predette, legali, e statutarie, e l'Autore
potendosi avere nelle mani sarà appiccato, a quelli, che con l'armi
concorreranno al detto rumore, ed averanno ferito alcuno senza morte,
s'intendano incorsi nella pena della confiscazione della metà de Beni, ed esilio
perpetuo, come sopra, purchè verisibilmente si possa stimare, che sia pensato, o
procurato, ad arbitrio di Sua Eccellenza considerata la qualità del caso, e
delle persone, da applicarsi dette pene come sopra.
Percuotere con sporcizie -
20 Ordina in oltre Sua Eccellenza, che nessuno percuota altri in
qualsivoglia modo con sporcizie, e brutture di veruna sorte per offenderlo in
faccia, o in altro luogo della persona, o per vituperio, sotto pena della Galera
per dieci anni, e della confiscazione della metà de Beni, e se la percossa
seguisse de mandato d'altri, della Galera perpetua, e confiscazione de Beni, da
estendersi anco alla pena della Vita, tanto per il Mandante, quanto per il
Mandatario, ad arbitrio di Sua Eccellenza, ma se la percossa fosse solamente
tentata all'effetto sopraddetto, ed andasse a voto il Delinquente, incorra in
pena di cento scudi, ed in altre pene anco corporali, ad arbitrio del Giudice
considerata la qualità de casi, e delle persone da estendersi anco alla Galera,
se fosse tentata demandato d'altri come sopra.
Corompere Offiziali o Ministri -
21 E se alcuno per se, o altri direttamente, o indirettamente tentarà
corrompere Offiziale, o Ministro alcuno di Giustizia, ancorchè l'effetto non
segua, caschi in pena di 200 scudi, e tre tratti di corda in pubblico.
E se ne seguirà l'effetto, la persona, che l'averà procurato per se, o per altri
oltre alla refenzione dè danni a chi l'avesse patiti, incorra in pena della
Galera per cinque anni, e l'offiziale corrotto dalla perdita dell'offizio, e
della relegazione ad arbitrio, e se sarà Sbirro, o persona simile, anco di tre
tratti di corda, e di maggiori pene ad arbitrio del Giudice, secondo le qualità
de casi.
Incendi -
22 Item, ordina, che non si commettano incendi in luogo, nè in modo alcuno
sotto pena di raggione comune, ed altre anco capitalissime in caso d'incendio
doloso ad
arbitrio di Sua Eccellenza, secondo la qualità de fatti, e delle persone.
Veleni -
23 Item, se alcuno con veleno procurasse in qualunque modo di attossicare
qualsivoglia persona, debba subito, come traditore, essere condannato in pena
della morte naturale, e nella pena medesima incorrerà ciascuno, che prapararà
veleno a questo fine se bene non sarà seguito effetto alcuno, come pari mente
incorreranno li Speziali, o altri, che scientemente averanno per qualsivoglia
via somministrato il veleno, o robbe da farlo, e ciascun'altro, che se ne sarà
impicciato, dando in qualsivoglia modo aiuto, consiglio, favore, o qualche pravo
documento, o avvertimento, o somministrando istromento, o altro a quest'effetto.
Latrocini, campeggiamenti e furti simili -
24 E se persona alcuna, come sopra, levarà, o rubbarà di notte, o di giorno
ad altri per strada, e tanto dentro, quanto fuori della Città, Terre, Castelli,
Borghi, ed altri luoghi, denari, feraiolo, panni, o qualsivoglia altra robba,
benchè di poco valore, con offesa ancorchè leggiera, ancorchè non toccasse
realmente la persona, incorra in pena della Vita, e confiscazione de Beni, etiam
per la prima volta, ma se sarà senza offesa, incorra nella pena della Galera
perpetua, e confiscazione de Beni, se però il fatto non fosse aggravato da
violenza, o da qualche altra circostanza, ad arbitrio di Sua Eccellenza, nel
qual caso si possa ancora per la prima volta venire all'essecuzione della pena
della Vita, e la minore età in questi delitti non suffragarà se non costarà dal
processo, che il Delinquente incorra nella pena della Galera per cinque anni, ed
anco maggiore ad arbitrio di Sua Eccellenza.
Furti -
25 E per provedere, e riparare i furti, Sua Eccellenza impone pena ad ogni
persona, come di sopra, che rubbarà ad alcuno denari, o qualsivoglia altra sorte
di cosa, o robba per la prima volta nel quatrupolo della cosa rubbata, oltre la
restituzione di quella parte, di essere posto pubblicamente in Berlina, quando
il furto però fosse minore di dieci scudi, e quando fosse sopra dieci scudi,
della pubblica Frusta, e la seconda volta della Galera per dieci anni qualunque
sia la somma del secondo furto, e per il terzo furto, se tutti assieme non
arrivano a scudi venti, della Galera perpetua; ma se arrivano assieme a detta
somma, della Forca, oltre la refezzione del denaro senza riguardo, che il
delinquente delli primi fosse stato punito, o graziato, se alcuno farà furto
notabile, anco per la prima volta incorra la pena della Galera, dovendosi
intendere il furto notabile ogni volta, che passerà il valore di scudi cento, e
nella medesima pena incorra, chi sarà complice, o darà aiuto, favore, o
scientemente ricetterà, o comprarà robbe rubbate.
Truffe -
26 E perchè niuno resti privo della sua robba, o danaro con inganno, Sua
Eccellenza impone per la prima volta pene di scudi venticinque, e di tre tratti
di corda, a chi sotto pretesto di prestito futuro contratto, o distratto, o in
altro modo estorcerà da altri danari, o robbe, e queste impegnarà, distraherà,
convertirà in proprio uso, o in qualsivoglia altra forma si approprierà con
inganno robba, o denaro altrui, sotto
il valore di scudi 25, della Frusta, e di scudi 50 quando il valore arrivi a
scudi 25 per la seconda, e terza volta qualsisia la somma, la pena sarà di scudi
100, e di tre tratti di corda, e della Galera per cinque anni ad arbitrio di Sua
Eccellenza, secondo la
qualità, e circostanze de casi, da incorrere anco in detta pena per la prima
volta, quando il danaro, o robba estorta arrivi a scudi 100, ed in qualsivoglia
somma, della Galera per dieci anni, ed anco in perpetuo ad arbitrio di Sua
Eccellenza, a chi commetterà questo delitto più di tre volte.
Furti con rottura, scale, chiavi false, e grimaldelli -
27 Avvertendo, che nella pena della Forca, e confiscazione de Beni
incorreranno quelli, che per rubbare scaleranno Case, Botteghe, ed in ogn'altro
luogo con scale o altri istromenti di qualsivoglia sorte, ovvero romperanno, o
faranno altra violenza in qualsivoglia modo a muri, tanto principali, quanto
altri non principali della Casa, porte, fenestre, tetti, ed ogni altra parte de
luoghi sopraddetti, o entreranno per tale effetto per fenestre, con scale, o
senza, ed in qualsivoglia altro modo, oltre la via ordinaria delle porte, purchè
il furto passi la somma di dieci scudi, e se il furto sarà minore, e non si sarà
venuto ad altro atto, che allo scalare o rompere alcuno de luoghi suddetti, o
usare altra violenza, come sopra, incorreranno nella pena della Galera perpetua,
nella quale incorreranno anche quelli, che per rubbare adopreranno chiavi
adulterine,
o grimaldelli, ogni volta che con dette chiavi grimaldelli si sarà venuto
all'atto di aprire, o guastar la serratura, benchè non sia seguito
effettivamente il furto, o quelli che fossero trovati dalla Corte con chiavi
false, e grimaldelli, così in casa, come fuori, tanto di giorno, quanto di
notte, caderanno in pena di tre tratti di corda, ed in corso d'altri furti,
quest'invenzione li sarà contata per uno.
Passar per le mura -
28 Proibisce ancora Sua Eccellenza sotto qualsivoglia pretesto o quesito,
entrare o uscire per altri luoghi della Città, Terre, Luoghi, e Castelli, che
per le porte aperte, ed ordinarie, sotto pena di tre tratti di corda, ed altre
pene corporali ad arbitrio del Giudice, da estendersi anco alla Galera quali
pene incorreranno quelli, che daranno a ciò aiuto, o favore.
Mascherati, o travestiti -
29 Item proibisce l'andar travestito di giorno, e di notte per le Città,
Terre, e Castelli, e Territori, sotto pena di scudi cento per ciascuna volta, e
per ciascuno, e di tre tratti di corda in pubblico. Dichiarando, che s'intenderà
andar travestito chi portarà panni non convenienti alla condizione sua, e se
persona alcuna mascherata, o travestita, come sopra, con bastoni, o altr'armi
assalterà, o ferirà alcuno con sangue, o senza, ancorche non segua morte,
incorra nella pena della Galera a beneplacito, e seguendo morte, s'intenda
incorso in pena della forca, e confiscazione de Beni.
Maschera senza licenza -
30 Di più sua eccellenza espressamente comanda, che nessuna persona si
mascheri in alcun tempo, ne di giorno, ne di notte, ne tampoco in Campagna senza
licenza in scriptis del Governatore, Podestà, o Giudice del Luogo, sotto pena di
tre tratti di corda in pubblico per ciascheduno, o ciascheduna volta, e di cento
scudi, e seguendo delitto alcuno, che non si sappiano gl'Autori, s'intendino
essere li mascherati indiziati alla corda per tal delitto.
Zingari e Vagabondi -
31 Considerando anco Sua Eccellenza di quanto danno siano li Zingari e
Vagabondi li proibisce a ritenersi in alcun Luogo, o Territorio del suo Stato,
sotto pena a Vagabondi della Galera ad arbitrio del Giudice, ed alli Zingari,
quanto alle femmine della frusta, maschi della frusta e Galera ad arbitrio da
procedersi irremissibilmente, salvo però se li Zingari avessero ottenuta licenza
da darsi per legittima causa dà Governatori.
E quelli Zingari, e Vagabondi, che si trovano presentemente in detti Stati,
dovranno aver sfrattato, e sgombrato il Paese fra il termine di un mese, sotto
le pene sopraddette, se però gli Zingari non avessero ottenuta licenza, come
sopra.
Relazione dè Medici, Cerusici, ed altri -
32 Item commanda Sua Eccellenza, che tutti li Medici, Cirusici, Barbieri, ed
altre persone, che usano di medicare, debbano subito che hanno medicato la prima
volta e se saranno richiesti di medicare qualche ferito, offeso, e percosso,
immediatamente denunciarlo, o palesarlo alla Corte, quando sono in luogo dove
risiede la Corte principale, e quelli de Castelli, e Luoghi subordinati alli
Vicari, ed in assenza loro à Massari, li quali siano abbligati darne conto alla
detta Corte principale, sottopena à suddetti Medici, Cerusici, e Barbieri, ed
altre persone simili, che non
lo denunceranno, della privazione dell'esercizio del medicare, ed alli Vicari
Massari, della privazione dell'Offizio, e dell'inabilità di mai più poter'essere
ammessi à Magistrati, ed Offici, e tanto à Medici, quanto ad altri di scudi
cento d loro per ciascuno, e ciascuna volta, ed altre pene etiam corporali ad
arbitrio del Giudice.
Denunzie, d'Offiziali di Castelli, e Massari -
33 Commanda in oltre Sua Eccellenza a tutti i Massari, Sindici, ed altri
Offiziali, che per l'avvenire debbano, o siano obbligati denunciare, a dare
avviso subito alla Corte di tutti i malefici, ferite, bastonate, questioni,
risse, ed altri successi, che per l'avvenire in qualche modo, e via nasceranno,
si faranno, e commetteranno ne Castelli, e Territori loro, dando minutamente
ragguaglio in tutti li suddetti casi della qualità del delitto, e delle persone,
che lo commetteranno, dè luoghi, tempi, testimoni, e persone
offese, con che armi, quantità, e qualità delle ferite, e percussioni, acciocchè
si possino fare le dovute provisioni, e rimedi, sotto pena della privazione
dell'offizio, di scudi 25, e più di tre tratti di corda, ed altre pene ad
arbitrio secondo le qualità de
casi, che seguiranno, e delle persone.
Danni dati -
34 Desiderando di più Sua Eccellenza provedere con ogni opportuno rimedio
alli mali e danni eccessivi che intende, che continuamente si fanno, ordina e
commanda, che niuna persona in modo alcuno tagli viti, olivi, ed altri alberi
fruttiferi nelli Giardini, o Possessioni altrui, sotto pena, se sarà di giorno,
di tre tratti di corda in pubblico, senza alcuna remissione, e se sarà di notte
della Galera per cinque anni, più, e meno ad arbitrio di Sua Eccellenza, oltre
la refezzione del danno, che averà patito la parte.
Esecuzioni non si faccino senza mandato -
35 Ordinando ancora, che gl'Esecutori, ed altri Officiali non debbano far
essecuzione alcuna civile, ne anco criminale, senza commissione in scriptis,
eccetto però contro quelli, che fossero condannati, o si trovassero in fatto del
delitto, o nell'apparecchio, o in fuga, o in altri casi punibili, secondo la
forma de presenti Bandi, sotto pena fuori de suddetti casi al Creditore, che la
farà fare di perdere tutte le sue ragioni, e crediti, ed agli Offiziali, ed
Essecutori di tre tratti di corda in pubblico.
Tirare a Palombi -
36 Proibisce in oltre Sua Eccellenza tirare à Palombi domestici, o di
palombara, tanto nelle Città, e Castelli, quanto nelle muraglie di qualsivoglia
luogo, case fuori in campagna con archibugio di qualsivoglia sorte, balestre, ed
altri simili istromenti, ne a
quelli uccellare con reti, o in altro modo, sotto pena di scudi dieci per
ciascuno, e ciascuna volta, e di tre tratti di corda in pubblico.
Mandanti, ed Auxiliatori -
37 E che in tutte l'istesse pene contenute nelli precedenti Capitoli e
Bando, contro li principali Delinquenti incorrono ancora tanto i mandanti,
quanto gl'ausiliatori, e fautori, che scientemente in qualsivoglia modo daranno
aiuto, o favore avanti il delitto, o nel delitto, ovvero anco dopo, purchè prima
l'abbino promesso, o datone intenzione, e questo s'intenda senza derogare a
quelli Capitoli, ne quali per il mandato, o altra circostanza si altera la pena.
Refezzioni de danni -
38 Ed oltre le pene espresse ne suoi casi, li Delinquenti siano tenuti
all'emendazione del danno alle parti offese, secondo, che di raggione compete,
benchè nel Capitolo, particolare non fosse espresso.
Ed il presente Bando Generale pubblicato , ed affisso, che sarà nelli luoghi
soliti, vuole Sua Eccellenza, che obblighi ciascuno all'osservanza, come se li
fosse stato personalmente intimato.
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